Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07873/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività dal 2003 al 2016 come insegnante di danza classica presso l'associazione, in parte sulla base di contratti a progetto e di collaborazione occasionale, in parte senza formalizzazione scritta. Sosteneva che il rapporto fosse unico, continuativo e sostanzialmente subordinato, e chiedeva l'accertamento della subordinazione con condanna al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto, tra l'altro, decadute le doglianze sulla regolarità formale dei contratti ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010, aveva escluso la disciplina del d.lgs. n. 276/2003 per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI, aveva negato la prova della subordinazione e aveva valorizzato l'assenza di elementi decisivi come eterodirezione, obbligo di presenza, orario e potere disciplinare. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi: nullità per avere la Corte d'appello accolto d'ufficio un'eccezione di decadenza non rilevabile; violazione delle norme sulla decadenza e sulla loro irretroattività; mancato accertamento dei presupposti per l'esenzione delle collaborazioni sportive dilettantistiche dal d.lgs. n. 276/2003 e dei requisiti di effettiva natura dilettantistica dell'associazione; omesso esame di fatti decisivi (data del riconoscimento CONI, regolamento interno, orario prefissato, direttive del presidente); motivazione contraddittoria per avere la Corte territoriale contemporaneamente negato l'applicazione della disciplina del lavoro a progetto e affermato che l'associazione operava in modo imprenditoriale; ulteriori censure sulla qualificazione del rapporto e sulla presunzione di co.co.co. per i periodi successivi al 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e l'undicesimo motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il primo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono; ha dichiarato inammissibili il decimo, il dodicesimo e il tredicesimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia in relazione ai motivi accolti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è intervenuta perché la Corte territoriale aveva deciso su una decadenza non eccepita e non rilevabile d'ufficio, e perché la motivazione era internamente contraddittoria quanto all'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 276/2003 in presenza di attività in concreto imprenditoriale dell'associazione.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri dei diversi motivi di ricorso per cassazione: nullità della sentenza/processo, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio per l'accoglimento di un'eccezione nuova in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare la nullità della sentenza quando il giudice pronuncia su un'eccezione non proposta o su un thema decidendum diverso da quello devoluto.

  • art. 2969 c.c.

    L'eccezione di decadenza non è rilevabile d'ufficio; se accolta senza rituale deduzione di parte integra violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Invocato per la decadenza relativa alle rivendicazioni connesse alla qualificazione del rapporto; la relativa questione è stata però assorbita dopo l'accoglimento della censura sulla pronuncia d'ufficio.

  • art. 345, co. 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la novità dell'eccezione in appello e la proposizione di domande/questioni nuove in secondo grado.

  • art. 437, co. 2, c.p.c.

    Richiamato nel rito del lavoro per la preclusione alle nuove eccezioni e nuove domande in appello.

  • art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003

    "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le ... collaborazioni ... utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ... riconosciute dal C.O.N.I."

    L'esclusione dal regime del lavoro a progetto richiede la verifica concreta dei presupposti legali e non solo la veste formale dell'ente.

  • art. 90 L. n. 289/2002

    Richiamato quale fonte della disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e del requisito dell'assenza di fini di lucro nello statuto/atto costitutivo.

  • art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato in relazione agli effetti della mancanza del progetto e alla possibile conversione sanzionatoria del rapporto.

  • art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente per la presunzione di co.co.co. nei rapporti con partita IVA; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato come parametro della subordinazione, in particolare per l'eterodirezione.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato come termine di raffronto del lavoro autonomo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della subordinazione e dei requisiti di esenzione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per l'uso delle presunzioni nella qualificazione del rapporto.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per l'onere probatorio nei casi di presunzioni legali o per gli effetti derivanti dalla mancata prova dei presupposti normativi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riguardo alle presunzioni semplici sulla natura del rapporto.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per l'interpretazione del contratto a progetto in base al tenore letterale e alla volontà comune delle parti.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 2, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato tra le disposizioni invocate sulla disciplina delle collaborazioni e delle prestazioni escluse o riconducibili a rapporti coordinati e continuativi.

  • art. 5 d.lgs. n. 242/1999

    Richiamato nel quadro normativo relativo al riconoscimento e all'ordinamento delle associazioni sportive.

  • art. 7 d.l. n. 136/2004

    Richiamato nel quadro normativo sulle attività sportive dilettantistiche e i relativi requisiti.

  • art. 148, co. 3-8, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per il requisito sostanziale dell'assenza di fini di lucro ai fini del regime fiscale agevolato degli enti associativi.

  • art. 2 L. n. 91/1981

    Richiamato per escludere la sua applicabilità al caso degli sportivi dilettanti.

  • art. 67, co. 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in relazione ai compensi per prestazioni sportive dilettantistiche e ai relativi limiti e presupposti.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato nel novero delle norme sugli enti e sull'organizzazione associativa.

Massime di principio

  • L'eccezione di decadenza non rilevabile d'ufficio non può essere accolta dal giudice se non è stata ritualmente proposta dalla parte interessata; la sua decisione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Nel rito del lavoro, la questione nuova sollevata per la prima volta in appello è inammissibile; la parte che la invoca deve indicare con precisione dove l'abbia già introdotta e dolersi della mancata pronuncia.
  • Per escludere la disciplina del lavoro a progetto o delle collaborazioni coordinate e continuative in favore di associazioni sportive dilettantistiche non basta la veste formale dell'ente o il mero riconoscimento CONI: occorre verificare in concreto la sussistenza dei requisiti legali, compresa l'effettiva assenza di fini di lucro e il rispetto delle condizioni normative.
  • Quando la motivazione afferma, da un lato, l'inapplicabilità di una disciplina perché il soggetto è un'associazione dilettantistica e, dall'altro, riconosce che l'ente opera in concreto con caratteristiche imprenditoriali, la decisione è affetta da contraddittorietà decisiva.
  • La subordinazione va accertata in concreto sulla base dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, valutando gli indici sintomatici complessivamente e non uno solo in modo isolato.
  • L'inserimento del prestatore nell'organizzazione del committente è compatibile sia con rapporti subordinati sia con rapporti autonomi; non è quindi di per sé sufficiente a qualificare il rapporto come subordinato.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi della subordinazione grava su chi la allega, ma grava sulla parte che invoca l'esenzione o il regime speciale anche la prova dei presupposti che legittimano tale disciplina derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.