Cassazione Civile, Ordinanza n. 19053/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale su una società per l'anno d'imposta 2007, con recupero di ricavi non contabilizzati e costi ritenuti non deducibili e conseguente rettifica di IRES, IRAP e IVA. Dopo un primo esito parzialmente favorevole in CTP e il successivo accoglimento delle ragioni dell'ufficio in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha chiesto dapprima l'interruzione per intervenuto fallimento e poi la riassunzione; successivamente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197/2022, documentando l'adesione e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente in cassazione e della documentazione depositata attestante l'adesione, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, come modificata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. La pronuncia non entra nel merito dei cinque motivi di ricorso, poiché la definizione agevolata assorbe la decisione sulla controversia.
Norme richiamate
inapplicabilità al processo di legittimità
la Corte ribadisce che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione per eventi riguardanti la parte, perché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dalla parte per chiedere l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
il perfezionamento della definizione richiede il deposito della domanda e della prova del pagamento; in presenza di tali adempimenti il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
regolano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnabilità; per i processi già estinti, il diniego costituisce motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, secondo la disciplina indicata dalla norma.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina dei commi 197 e 198 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interruzione per eventi che colpiscono la parte non opera secondo lo schema dell'art. 299 c.p.c., poiché il processo è soggetto a impulso d'ufficio.
- Quando la parte deposita domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente, unitamente alla prova del versamento dovuto o della prima rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza decidere il merito.
- La definizione agevolata produce l'effetto estintivo del giudizio, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il diniego della definizione agevolata segue un regime autonomo di impugnazione e, se la controversia è già stata dichiarata estinta, assume rilievo quale motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
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