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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14155/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per la violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159/2011, con pena di otto mesi di reclusione. In cassazione l'imputato deduceva, tramite il difensore, vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione solo apparente sul trattamento sanzionatorio. In sostanza, sosteneva che la Corte territoriale avesse motivato in modo insufficiente o meramente formale la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riguardasse profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse congrua e logicamente coerente, senza necessità di esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della declaratoria di inammissibilità e della non esclusione di profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità e della condanna confermata in appello

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato come parametro di ricorso per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato come parametro di ricorso per dedurre vizio di motivazione

  • art. 133 c.p.

    il giudice di legittimità ribadisce che la motivazione sulla pena non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri di commisurazione, purché la valutazione sia congrua e logica

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione in fatto della pena quando il giudice di merito abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo congruo, logico e coerente.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se rende comprensibile il percorso decisorio; non è necessario che il giudice dia conto puntualmente di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la pena sia sorretta da argomentazione non apparente.
  • Le censure che si risolvono nella richiesta di valorizzare elementi di fatto già esaminati o di considerare dati asseritamente trascurati dal giudice di merito non sono deducibili in cassazione, quando mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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