Cassazione Penale, Sentenza n. 10943/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la pena detentiva a seguito della declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce inosservanza o errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione: contesta che la pena rideterminata sia stata fissata in misura superiore rispetto ad alcuni precedenti provvedimenti esecutivi e che il giudice, pur abbassando la pena base, non abbia adeguatamente motivato la scelta delle frazioni di diminuzione per le circostanze attenuanti e per il rito, arrivando comunque a una pena finale non significativamente inferiore a quella originaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente determinato la pena base tenendo conto del consistente quantitativo di cocaina e della personalità dell'imputato, e che abbia applicato una sensibile riduzione per le circostanze attenuanti generiche con motivazione adeguata. Il giudice dell'esecuzione aveva già subito due annullamenti da parte della Corte di cassazione per carenza di motivazione nei precedenti provvedimenti; nella decisione confermata dal rigetto del ricorso la motivazione è ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte Costituzionale (sent. n. 40/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui fissava il minimo edittale in otto anni anziché sei; ciò ha imposto la rideterminazione della pena senza mantenere automaticamente la precedente quantificazione basata sul mutato minimo edittale.
codice di procedura penale, art. 444
Rito del patteggiamento: descrive l'accordo in sede di cognizione che aveva portato alla pena originaria applicata al ricorrente; tale pena irrevocabile costituisce il punto di partenza per l'incidente di esecuzione.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 188
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la procedura in caso di mancato accordo tra le parti nel tentativo di rideterminazione della pena, prevedendo che il giudice proceda alla rideterminazione in caso di assenza di accordo.
codice di procedura penale, art. 673
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione promosso per l'adeguamento della pena a seguito di sopravvenute modifiche normative o costituzionali; è il titolo giuridico del procedimento impugnato.
art. 99, comma quarto cod. pen.
La recidiva era contestata in sede di cognizione ma non è stata considerata nel calcolo della pena originaria; la corte osserva che, se non è stata effettivamente utilizzata nel calcolo della pena definitiva, essa non può essere fatta valere in sede esecutiva per aggravare la posizione.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la differente percentuale di riduzione applicata dal giudice dell'esecuzione rispetto al giudice della cognizione è stata valutata e ritenuta motivata in concreto.
Costituzione, sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Ha ridotto il minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, imponendo la rideterminazione delle pene fissate sulla base del precedente minimo.
Corte di cassazione, sentenze citate
sent. n. 8504/2020 e sent. n. 9332/2021
Le decisioni di legittimità hanno annullato due precedenti ordinanze del giudice dell'esecuzione richiamando il principio che la rideterminazione della pena non può essere un'operazione meccanica o basata su automatismi matematico-proporzionali rispetto all'accordo originario, e che necessita di motivazione adeguata, specialmente quando la pena rideterminata si avvicina a quella applicata in sede di cognizione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale che riduce il minimo edittale, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena ma non può limitarsi a riprodurre automaticamente le proporzioni scelte nell'accordo originario: la nuova determinazione richiede autonoma e motivata valutazione dei parametri sanzionatori.
- Se in sede di cognizione la recidiva non è stata considerata nel calcolo della pena divenuta irrevocabile, essa non può essere fatta valere in sede esecutiva per aggravare la pena.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere più pregnante quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella originaria applicata in sede di cognizione; carenze motivazionali possono comportare annullamento in sede di legittimità.
- Le riduzioni per circostanze attenuanti e per il rito non devono essere determinate tramite criteri matematico-proporzionali fissi rispetto all'accordo originario, ma mediante valutazione complessiva del caso concreto (quantitativo di droga, personalità dell'imputato, ecc.).
- Un ricorso che si limiti a contestare genericamente la motivazione, senza dimostrare l'insufficienza concreta delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione, ha scarse possibilità di successo.
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