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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10739/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e violazioni del diritto d'autore (art. 171-ter l. 633/1941) per il possesso e la messa in vendita di 85 DVD contraffatti. Lamentava errata applicazione dell'art. 648 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione nella mancata esclusione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata motivazione sulla dosimetria della pena. La difesa aveva altresì prospettato l'ipotesi che i supporti potessero essere stati masterizzati dallo stesso imputato, invocando la facile reperibilità di masterizzatori sul mercato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito che ha ritenuto provato il reato di ricettazione sulla base del possesso e della esposizione in vendita dei 85 DVD, ritenendo l'argomento difensivo sulla possibile duplicazione personale generico e aspecifico e privo di concreti elementi probatori. Ha inoltre confermato la legittimità della motivazione sulla scelta della pena, ritenuta prossima al minimo edittale e adeguatamente richiamata ai criteri dell'art. 133 c.p. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva, perché la Corte d'appello non ha spiegato le ragioni della mancata esclusione della recidiva previsto dall'art. 99 c.p.; ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio esclusivamente su tale punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Regola il reato di ricettazione. La Corte afferma che il possesso consapevole di beni provenienti da reato può essere sufficiente per la ricettazione; l'elemento negativo (l'assenza del concorso dell'agente nel reato presupposto) deve essere provato dall'imputato con elementi positivi, non può essere dedotto dall'organo dell'accusa.

  • art. 171-ter legge n. 633/1941

    Norma che punisce la riproduzione e la commercializzazione non autorizzata di opere protette; nel caso sfruttata come reato satellite ai fini sanzionatori e per la qualificazione del fatto.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio del giudizio sulla condanna: deve essere escluso il ragionevole dubbio. La Corte richiama questo criterio nel valutare se gli indizi producono prova logica sufficiente.

  • art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Regola metodologica per la valutazione degli indizi: il giudice deve valutare singolarmente gli indizi e poi il loro apprezzamento unitario per verificare se convergono in modo univoco.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza quando la pena è prossima al minimo edittale, senza richiedere una motivazione analitica.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva. La Corte richiama che, se la recidiva è contestata, il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione costituisce indice di pericolosità e riprovevolezza, motivando la scelta in base ai parametri individualizzanti; la mancata motivazione sul punto è vizio che giustifica annullamento e rinvio.

  • art. 58-quater, comma 7-bis, legge n. 354/1975

    Norma rilevante in tema di esecuzione penale; la Corte evidenzia che il riconoscimento o meno della recidiva ha effetti esecutivi che giustificano l'interesse dell'imputato alla sua esclusione.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata esclusivamente in relazione al trattamento del ricorso (disciplinare procedimenti per lo stato di emergenza); il ricorso è stato trattato ai sensi del comma citato.

Massime di principio

  • Il possesso e l'esposizione in vendita di numerosi supporti abusivi possono costituire prova sufficiente di ricettazione se la ricostruzione indiziaria, valutata singolarmente e unitariamente, esclude ragionevoli alternative fondate su elementi concreti.
  • La mera possibilità teorica che l'imputato abbia personalmente duplicato i supporti, richiamando l'ampia disponibilità di masterizzatori sul mercato, è insufficiente se non supportata da specifici elementi di fatto o indizi concreti.
  • L'onere di dimostrare l'assenza del concorso nel reato presupposto (elemento negativo) gravita in pratica sull'imputato: è necessario apportare elementi positivi che rendano ragionevole il dubbio alternativo.
  • Il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi unitariamente; la motivazione deve spiegare perché le alternative astratte sono irrilevanti o prive di riscontro processuale, altrimenti può esserci vizio logico.
  • Quando la recidiva è contestata, il giudice di merito è tenuto a una valutazione concreta e motivata secondo i parametri dell'art. 99 c.p.; la mancata motivazione su tale punto comporta annullamento limitato e rinvio.
  • In tema di dosimetria della pena, l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica dettagliata: è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza previsti dall'art. 133 c.p.

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