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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10732/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/10/2019, che, dopo la pronuncia della Cassazione di annullamento parziale del 28/06/2017, aveva escluso l'aggravante del comma terzo dell'art. 74 T.U. stupefacenti e aveva rideterminato le pene: Conti Mica Francesco 14 anni e 8 mesi, Bontempo Luisa 5 anni e 4 mesi, Calà Campana Andrea 7 anni e 8 mesi, Calà Campana Carmelo 6 anni e 8 mesi. I motivi di ricorso: per Conti Mica contestazione della qualificazione come capo/promotore dell'associazione ex art. 74 (mancanza/contraddittorietà della motivazione e insufficienza delle intercettazioni a provarne il ruolo); per Bontempo dedotta violazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione ex art. 62-bis c.p.; per Calà Campana Andrea e Carmelo dedotta carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. e mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i ricorsi generici e, in parte, preclusi dalla precedente pronuncia di annullamento della Cassazione, confermando che la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione sulla qualificazione di Conti Mica quale capo/promotore basandosi su numerose intercettazioni e che le questioni interpretative delle intercettazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo travisamento della prova. Quanto a Bontempo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e legittima la non concessione delle attenuanti nella massima estensione. Per i Calà Campana la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione e proporzionata la pena complessiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Rilevanza dell'aggravante connessa al numero dei partecipi; distinzione tra promotore, fondatore e capo: il promotore è chi avvia il sodalizio, il capo dirige con rapporto di superiorità. La Corte ha ritenuto provato il ruolo di 'capo/promotore' di Conti Mica sulla base delle intercettazioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche e sulla possibilità di riconoscerle nella loro massima estensione; la Corte conferma che il giudice ha discrezionalità motivata nel non concederle nel massimo, purché la decisione sia congruamente motivata rispetto alla gravità dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina dell'aumento di pena per il reato continuato; la pronuncia richiama l'obbligo di motivazione ma afferma che la determinazione complessiva della pena può risultare adeguatamente motivata nel testo della sentenza nel suo insieme.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (attenuazione, aumento, valutazione della personalità e delle circostanze); la Corte ha ritenuto che i criteri siano stati considerati implicitamente nella motivazione complessiva della Corte d'appello.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione del ricorso in Cassazione imposti per la congrua esposizione dei motivi: i ricorrenti hanno presentato motivi nei limiti strettamente necessari, ma comunque ritenuti generici e inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte a carico di ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi di fatto (es. interpretazione di intercettazioni) sono difficilmente sindacabili: senza allegare e dimostrare un travisamento della prova la valutazione del giudice di merito prevale.
  • I motivi di ricorso devono essere concreti e specifici; ragioni generiche o non confrontate con la motivazione di merito portano all'inammissibilità.
  • La discrezionalità del giudice nella valutazione delle attenuanti richiede una motivazione congrua ma non necessariamente una dettagliata esposizione di ogni elemento favorevole: è sufficiente che, nel quadro complessivo, risulti la congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Sull'aumento per continuazione, il giudice deve motivare la decisione, ma la sufficienza della motivazione può emergere dall'argomentazione complessiva della sentenza e non solo dalla parte numerica della quantificazione della pena.
  • Decisioni interlocutorie o precedenti della Cassazione possono precludere la rinnovazione di questioni già esaminate e respinte; il ricorrente non può riaprire totalmente questioni precluse dalla pronuncia di annullamento parziale.

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