Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di sostanza stupefacente). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova ex art. 192 cod. proc. pen., lamentando contrasti tra il verbale di perquisizione personale e domiciliare, l'annotazione di servizio della Polizia Giudiziaria e il verbale di sequestro; in particolare si contesta la diversità circa il numero e la natura delle dosi rinvenute, la ritenuta ingestione di sostanza (hashish vs marijuana), il rinvenimento di un bilancino di precisione e l'indicazione delle persone presenti alla perquisizione. Si deduce inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha accertato l'esistenza di reali contrasti tra i diversi atti di polizia giudiziaria (verbali di perquisizione, annotazione di servizio, verbale di sequestro e esito delle analisi) e ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia tratto conclusioni non adeguatamente motivate e basate su elementi contraddittori o interpretati oltre quanto risulti dagli atti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio, con l'indicazione di verificare concretamente quale fosse l'oggetto dello scambio, chi fosse acquirente/cedente e se nel domicilio dell'imputato siano stati effettivamente rinvenuti e sequestrati il bilancino e le ulteriori dosi. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è stata accolta la censura principale in questa fase, in quanto l'annullamento è stato disposto per ragioni probatorie e di motivazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma incriminatrice usata per contestare la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte valuta se gli elementi probatori supportino la qualificazione del fatto secondo questa norma (distinzione tra uso personale e finalità di cessione)

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Principio di valutazione della prova e divieto di travisamento della prova; il ricorso lamenta vizio di motivazione e valutazione contraddittoria degli atti di polizia giudiziaria in violazione di tale principio

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento procedurale relativo al trattamento e alla tempestiva trattazione del ricorso (modalità di svolgimento del processo in ragione delle disposizioni emergenziali)

  • Codice di procedura penale, art. 373, comma 6

    Richiamato nel testo in relazione all'applicabilità delle norme sul trattamento delle annotazioni della polizia giudiziaria; indica la possibilità di valutare la natura delle annotazioni ai fini della prova

  • Codice di procedura penale, art. 142

    Richiamato in relazione alla possibile nullità o limitata efficacia delle annotazioni per incertezza sulle persone intervenute; la Corte osserva che divergenti scritture di polizia giudiziaria vanno chiarite e motivate

Massime di principio

  • Contrasti tra atti di polizia giudiziaria (verbali di perquisizione, annotazioni di servizio, verbali di sequestro) indeboliscono la prova: il giudice deve chiarire e motivare la scelta di ritenere attendibile una fonte rispetto alle altre
  • La Corte d'Appello non può fondare la condanna su assunti non rispondenti al contenuto formale dei verbali: ogni discrasia rilevante va esaminata e risolta esplicitamente
  • Piccole quantità di stupefacente possono essere compatibili con uso personale; la qualificazione come finalità di cessione richiede elementi probatori specifici (più dosi, bilancino, prove di scambio, contatti chiaramente indicanti cessione)
  • Le annotazioni di servizio sono utili ma non prevalgono automaticamente sui verbali formali; incertezza sulle persone presenti o sul contenuto può determinarne inefficacia probatoria
  • In caso di dubbio ragionevole o contrasto probatorio significativo, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che valuti compiutamente la ricostruzione fattuale
  • Il ricorrente può ottenere il favore della cassazione quando dimostra che la motivazione della sentenza d'appello è contraddittoria o non ha risposto ai punti fondamentali della difesa
  • La mancata valutazione delle attenuanti generiche va comunque prospettata distintamente: se l'annullamento è disposto per vizi istruttori, la valutazione delle attenuanti può essere rinviata al nuovo giudizio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.