Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale di Brescia che approvava l'albo dei giudici popolari. In cassazione deduceva la nullità della sentenza per: a) omessa notifica al suo procuratore Avv. Corrado Limentani dell'avviso di fissazione dell'udienza; b) errata indicazione, nel solo avviso notificato, dell'oggetto dell'udienza ("richiesta di restituzione nel termine"); c) pronunciamento in camera di consiglio anziché in pubblica udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mancava la procura speciale conferita al difensore per proporre ricorso per cassazione; in sede di legittimità, a differenza della fase di merito, il cittadino non può ricorrere personalmente (art. 613 c.p.p.) e per la valida costituzione del rapporto processuale è necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo della Corte di cassazione munito di procura speciale che indichi l'oggetto dell'impugnazione. La procura apposta in calce al ricorso in appello non era idonea a consentire l'impugnazione in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 287 del 1951, art. 17
«ogni cittadino maggiore di età»
Attribuisce al cittadino maggiorenne la legittimazione a proporre reclamo in tribunale avverso omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni negli elenchi dei giudici popolari; però tale azione personale non equivale alla possibilità di ricorrere personalmente in cassazione.
legge n. 287 del 1951, art. 19
"de plano" (sulla decisione del tribunale)
Stabilisce che il tribunale decide sul reclamo (anche "de plano") e approva gli albi; avverso il suo decreto è possibile ricorrere in appello.
legge n. 287 del 1951, art. 20
"la corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero che conclude oralmente. Avverso la sentenza è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni"
Dispone la procedura d'urgenza in appello e prevede la possibilità di ricorso per cassazione; la norma implica che in appello la parte può essere ascoltata personalmente o tramite procuratore, ma non autorizza la personale impugnazione diretta in cassazione senza procura speciale.
codice di procedura penale, art. 613, comma 1
Implica che in sede di legittimità (ricorso per cassazione) la parte non può coltivare personalmente il ricorso penale, rendendo necessaria la rappresentanza da parte di un difensore munito di procura speciale.
codice di procedura penale, art. 100
Richiama il principio che le parti diverse dall'imputato stanno in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; valore richiamato dalla Corte per giustificare l'esigenza della procura speciale anche per il cittadino che agisce contro l'albo dei giudici popolari.
codice di procedura penale, art. 122
La procura speciale deve essere conforme al modello legale e chiarire l'oggetto dell'incarico; la mancanza di un mandato conforme impedisce la valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, se non esclusa una responsabilità del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata a supporto del principio che l'inammissibilità può comportare l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Cassazione civile, Sez. 1, n. 5147 del 26/02/2020
Precedente ritenuto analogo: il ricorso avverso la sentenza della corte di appello può essere proposto dalla parte personalmente o a mezzo procuratore speciale; in sede penale, poiché la parte non può presentare ricorso personalmente, è necessario che il difensore sia munito di procura speciale.
Massime di principio
- In materia di albi dei giudici popolari il cittadino può promuovere azioni personali nel merito, ma in sede di legittimità (ricorso per cassazione) non può agire personalmente: è necessaria la rappresentanza da parte di un difensore iscritto all'albo della Corte di cassazione munito di procura speciale.
- La procura conferita al difensore per le fasi di merito (es. appello) non è automaticamente idonea a consentire l'impugnazione in cassazione; per la cassazione occorre una procura speciale che indichi l'oggetto dell'impugnazione.
- La carenza della procura speciale rende il ricorso in cassazione inammissibile anche se il ricorrente deduce vizi procedurali relativi a notifiche o svolgimento dell'udienza.
- Le contestazioni sulle modalità di notifica o sul carattere pubblico dell'udienza debbono essere valutate, ma non sostituiscono l'adempimento del requisito formale della procura speciale per l'ammissione del ricorso in cassazione.
- Se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle ammende; va valutata la responsabilità della parte nell'omissione formale.
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