Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per reati connessi a sostanze stupefacenti (detenzione di cocaina e marijuana, coltivazione e più episodi di cessione) commessi nel giugno 2013. I motivi di cassazione contestavano: l'utilizzabilità delle intercettazioni (presunto vizio motivazionale sull'uso di apparecchiature private in Procura); la mancanza di prova e di motivazione circa la responsabilità per la detenzione delle sostanze rinvenute il 26/6/2013; vizi di formulazione dell'imputazione; assorbimento della detenzione nella cessione; nullità per sopravvenuta contestazione di fatto nuovo (coltivazione) e violazione del diritto di difesa; omissione di indicare natura e quantità delle sostanze cedute (incidendo su qualificazione, pena e prescrizione); erronea applicazione di disposizioni penali e criteri di determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato alcuni motivi (in particolare quello sulle intercettazioni per difetto di specificità estrinseca e parte delle doglianze sulla motivazione) ma ha accolto altri rilievi. È stata dichiarata fondata l'eccezione di nullità relativa alla mancata risposta sull'eccezione ex art.522 c.p.p. per la coltivazione di marijuana del 23/6/2013: quel reato è stato dichiarato estinto per prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi, estinto il 23/12/2020). È stata inoltre accolta l'eccezione sull'omessa indicazione nella sentenza di appello della natura e delle quantità delle sostanze oggetto delle cessioni; alla luce degli elementi probatori e della formulazione aperta dell'imputazione, le cessioni del 14, 15 e 16 giugno 2013 sono state qualificati a favore dell'imputato come reati di tipo lieve (art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990) e dunque dichiarati estinti per prescrizione (termini decaduti il 14, 15 e 16/12/2020). Per i reati estinti la Cassazione ha annullato senza rinvio. Per la detenzione di 38 grammi di cocaina del 26/6/2013 la condanna è stata invece confermata ma la pena è stata rideterminata in sede di cassazione ex art.620 c.p.p.: 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa. Il ricorso è stato in parte accolto e in parte rigettato.
Norme richiamate
Distinzione tra rati di tipo lieve (comma 4) e quelli di maggiore gravità (comma 1); la qualificazione della sostanza e della quantità è rilevante per la natura del reato, la pena e il termine di prescrizione. La Corte ha qualificato alcune cessioni come comma 4 e le ha dichiarate prescritte.
Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che lamentava l'inutilizzabilità per difetto di specificità, perché il ricorso non ha confutato puntualmente le ragioni della Corte territoriale che aveva ritenuto lecita l'utilizzazione degli strumenti privati utilizzati in Procura.
Criterio di impugnazione per la cassazione: il motivo deve indicare il vizio di legittimità; richiamato come fondamento dei motivi di cassazione relativi alla violazione di legge.
Nullità della sentenza per omissione di pronuncia su eccezione rilevata in appello; la Cassazione ha rilevato omissione di risposta della Corte territoriale sulla contestazione relativa alla coltivazione e ha ritenuto fondata l'eccezione.
Disposizione relativa alla correlazione tra imputazione e sentenza; richiamata nella valutazione sull'adeguatezza della contestazione e sulla necessita' che l'imputato abbia potuto difendersi concretamente.
Previsione relativa alla sentenza di assoluzione quando sussistono circostanze che la rendono non possibile; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi incontrovertibili per pronunciare l'assoluzione ex art.129, comma 2, e ha preferito la declaratoria di estinzione per prescrizione ove applicabile.
Potere della Cassazione di rideterminare la pena quando annulla parzialmente la sentenza impugnata; la Corte ha rideterminato la pena residua per il reato non estinto.
Richiamato nei motivi (concorso di persone nel reato e cumulo/continuazione); la Corte ha ritenuto assorbite alcune questioni da altre statuizioni, senza riconoscere l'assorbimento totale invocato dall'imputato.
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche se la sentenza è annullata per altri profili; quando la prescrizione è accertabile in modo incontrovertibile la Corte può pronunciarsi sull'estinzione senza rinvio.
- Nelle cause per stupefacenti è essenziale che la sentenza indichi con chiarezza la natura e la quantità della sostanza per qualificare il reato (comma 1 vs comma 4 art.73) e per determinare la pena e il termine di prescrizione; l'omissione è vizio rilevante e può portare all'annullamento o alla qualificazione favorevole all'imputato.
- Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni devono confrontarsi specificamente e puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; in cassazione i motivi generici o riproposizioni di censure già decise sono spesso inammissibili.
- Per accertare un mutamento del fatto imputato occorre una trasformazione radicale della fattispecie; la valutazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza tiene conto anche delle prove e delle risultanze portate a conoscenza dell'imputato nel processo, non solo della letterale coincidenza della formulazione.
- Quando la Corte di merito omette di rispondere a specifiche doglianze dedotte in appello (art.522), la cassazione può accogliere il motivo e, se ricorre la prescrizione, dichiarare estinti i reati senza rinvio.
- La Cassazione, ove annulli parzialmente la sentenza e confermi altri capi, può rideterminare la pena residua ex art.620 c.p.p.; dunque anche in caso di accoglimento parziale dell'appello in Cassazione l'imputato può ottenere una riduzione complessiva della pena.
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