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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23856 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione notificato nel luglio 2006 a R.F. per la decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, fruite in relazione alla vendita, nell’agosto 2003, di una quota di terreno edificabile. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 46/5/10 del 3 maggio 2010, aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo l’avviso. La ricorrente ha dedotto: 1) l’invalidità della notifica eseguita al defunto dopo il decesso, che assumeva già noto all’Amministrazione; 2) la carenza di legittimazione passiva del venditore, poiché le agevolazioni erano state richieste dall’acquirente, e la decadenza dal potere di accertamento; 3) l’omessa motivazione sulle ragioni di merito per cui, a suo avviso, le agevolazioni spettavano anche in presenza di un piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi della legge n. 350/2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la notifica dell’avviso è condizione di efficacia e la sua nullità può essere sanata quando l’erede ne abbia avuto tempestiva conoscenza e lo abbia impugnato entro il termine di decadenza; nel caso concreto, la tempestiva impugnazione ha sanato il vizio. Ha rigettato il secondo motivo: il venditore è solidalmente responsabile dell’imposta di registro dovuta dai contraenti, anche se le agevolazioni erano state richieste dalla società acquirente; inoltre, il termine di accertamento era prorogato di due anni dalla legge n. 289/2002 e l’avviso del luglio 2006, relativo a un atto dell’agosto 2003, era tempestivo, indipendentemente dalla qualificazione dell’imposta come suppletiva o complementare. Ha accolto il terzo motivo perché la CTR non aveva esaminato né motivato le contestazioni sostanziali sulla spettanza delle agevolazioni, limitandosi a dichiararle assorbite dalle questioni formali. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR Puglia, anche per le spese, affinché ricostruisca i fatti rilevanti e decida nel merito, compresa la destinazione urbanistica del terreno, la sua inclusione nel piano attuativo e la rilevanza della convenzione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60; art. 156 c.p.c.

    Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.

    Le regole civilistiche sulle notificazioni, nullità e sanatorie si applicano agli avvisi tributari. La proposizione del ricorso sana la nullità della notifica se l’atto ha raggiunto il suo scopo entro il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57

    Da ciò deriva la correttezza della sua attivazione nei confronti di un soggetto (contraente venditore) gravato da una responsabilità di tipo solidale con gli altri contraenti; così come stabilito, per regola generale, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57.

    Il venditore contraente può essere chiamato a rispondere in solido dell’imposta di registro recuperata, anche se l’agevolazione fiscale era stata richiesta dall’acquirente.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76, commi 1-bis e 2; legge n. 289/2002, art. 11, commi 1 e 1-bis

    L'art. 11, comma 1 bis della citata Legge, facendo menzione delle "violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..." assimila infatti le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all'enunciazione di valore degli immobili di cui al comma 1 citata Legge. Ne consegue l'applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1; e ciò senza necessità di esplicito richiamo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti.

    La proroga biennale prevista dalla legge n. 289/2002 si applica anche agli accertamenti relativi alla revoca di agevolazioni in materia di registro. Nel caso deciso, il termine prorogato rendeva tempestivo l’avviso notificato nel luglio 2006.

  • Legge n. 388/2000, art. 33, comma 3; legge n. 350/2003, art. 2, comma 30

    Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

    Per i piani attuativi di iniziativa privata, le agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 si applicano dopo la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. La Cassazione non ha deciso se i presupposti fossero concretamente soddisfatti: ha rinviato alla CTR per l’esame dei fatti e della documentazione.

Massime di principio

  • La notifica irregolare di un atto tributario non ne determina automaticamente l’inesistenza: se il contribuente o il suo erede ne acquisisce piena conoscenza e lo impugna tempestivamente, la nullità può essere sanata, purché ciò avvenga entro il termine di decadenza dell’Amministrazione.
  • In materia di imposta di registro, la responsabilità solidale dei contraenti può consentire di rivolgere il recupero dell’imposta anche contro il venditore, senza che sia decisivo quale parte abbia richiesto l’agevolazione.
  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge n. 289/2002 si estende anche alle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie in materia di registro; la tempestività va verificata rispetto al termine così prorogato.
  • Quando il giudice d’appello omette di decidere una contestazione sostanziale e la dichiara erroneamente assorbita da questioni formali, la decisione può essere cassata con rinvio per l’esame effettivo del merito.
  • Per valutare le agevolazioni relative a piani attuativi di iniziativa privata occorre accertare in concreto la pianificazione urbanistica, l’inclusione dell’area nel piano e la sottoscrizione della convenzione richiesta dalla legge.

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