Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita agevolatamente e che il pagamento era previsto in unica rata ed è stato eseguito in corso di giudizio. Ha altresì disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento IRES 2007 emesso nei confronti di una consolidata e della consolidante. Le società avevano contestato alcune riprese fiscali relative a costi ritenuti indeducibili per difetto di competenza e a una minusvalenza su partecipazione ritenuta anch'essa indeducibile, mentre avevano prestato acquiescenza ad altri rilievi. In pendenza del giudizio di legittimità la parte contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, con pagamento integrale dell'importo dovuto; la Corte ha verificato che entro il 31 dicembre 2020 non era stata presentata istanza di trattazione né era intervenuto diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
commi 2-ter, 8, 9, 10, 13
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di istanza di trattazione o di diniego tempestivamente impugnato, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. n. 119/2018
La disciplina della definizione agevolata richiamata dal contribuente è quella risultante dalla legge di conversione.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma.
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando risulta perfezionata e non sia seguito un diniego nei termini di legge, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del processo per condono agevolato rileva la verifica del mancato esercizio dell'istanza di trattazione entro il termine previsto e dell'assenza di un provvedimento di diniego impugnato.
- Quando il pagamento dovuto per la definizione è previsto in unica rata ed è stato eseguito, la controversia non conserva più un interesse attuale alla decisione nel merito.
- L'estinzione del giudizio esclude, in presenza dei presupposti di legge, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
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