Cassazione Penale, Sentenza n. 48808/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna inflitta in primo grado e deducono pluralmente: carenza o insufficienza della motivazione della Corte d'appello (omessa o sintetica risposta ai motivi di appello); errata qualificazione giuridica di taluni fatti; insussistenza del concorso di persone (art. 110 c.p.) e del dolo; inesistenza del tentativo di frode delle accise per mancata introduzione fisica della merce in Italia o per rifiuto del deposito; illegittima qualificazione della falsità del documento telematico (atto pubblico vs atto privato) e mancata individuazione dell'autore; violazione del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) tra capi ritenuti tentati e capi consumati; insufficiente prova per il reato di contrabbando; vizio nella statuizione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione, in gran parte, rigetta i motivi di ricorso: confermata la maggior parte delle condanne e delle valutazioni di merito; tuttavia la Corte accoglie parzialmente e dispone annullamenti limitati. Precisamente: - viene dichiarato infondato l'assillo relativo all'omessa risposta ai motivi di appello e, in generale, rigettati i principali motivi di censura sulla valutazione delle intercettazioni e sull'esistenza del reato associativo e delle condotte di concorso; - è ritenuto corretto il ragionamento giuridico che considera idonei e significativi gli atti posti in essere (tra cui inserimento nel sistema informatico) a costituire tentativo di sottrazione all'accertamento dell'accisa; - la Corte rileva però un errore di qualificazione giuridica del capo 4) per Belfiore e Fellitto: la fattispecie va riqualificata dagli artt. 479 in combinato con 491-bis al più come art. 483 e 491-bis (falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato), con necessità di rideterminare gli effetti sanzionatori; - la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca disposta nei confronti di Giuseppe Belfiore e di Giovanni Faiello (omessa pronuncia/irregolarità procedurale circa la confisca nella sentenza); - per effetto delle correzioni su capo 4) si dispone rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena nei confronti di (almeno) Tonino Fellitto e, correlativamente, per il corretto inquadramento delle posizioni di Belfiore e Fellitto rispetto al capo riqualificato. In sintesi: molte conferme delle condanne, ma con due correzioni: riqualificazione del reato relativo al documento telematico (capo 4) e annullamento limitato della confisca per due imputati.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n.74/2000
Usata per contestare operazioni di compensazione fiscale inesistenti: la Corte territoriale ha ritenuto provato l'apporto morale e materiale del ricorrente nelle compensazioni illecite, anche tramite suggerimenti e contatti con professionisti e trasmissione deleghe bancarie.
artt. 43 e 49 d.lgs. n.504/1995
"... trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato ..."
La disposizione sull'irregolarità nella circolazione è stata interpretata in senso estensivo: la perdita di tracciabilità e l'uso di documentazione elettronica falsa o alterata possono integrare la sottrazione all'accertamento/ pagamento dell'accisa e il tentativo è punibile.
artt. 56 c.p., 43 e 49 d.lgs. n.504/1995
Rimarcano che il tentativo è equiparato al reato consumato: gli atti idonei e diretti (es. predisposizione e trasmissione documenti elettronici) sono considerati atti preparatori idonei a realizzare il reato.
Riferito alle falsità commesse da pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto meno adeguata questa qualificazione per il documento elettronico amministrativo elaborato dal sistema pubblico quando la dichiarazione falsa è inserita dal privato.
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico al documento amministrativo elettronico (documento di accompagnamento doganale) emesso dal sistema informatico pubblico e contenente dati falsi inseriti dal soggetto privato.
Riguarda l'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e la stabile organizzazione sulla base di intercettazioni, contatti ripetuti, ruoli di mediazione e divisione degli utili.
artt. 291-bis, 291-ter, 293 d.P.R. n. 43/1973
Norme sul contrabbando di tabacchi lavorati estere: la Corte ha ritenuto sufficienti le prove (intercettazioni e contatti) a confermare responsabilità per l'introduzione di t.l.e.
art. 6 cod. pen. (territorialità)
La Corte ricorda che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato se l'azione o parte di essa si è verificata in Italia: l'inserimento dei dati nel sistema informatico italiano integra la territorialità.
Norma sulla confisca. La Corte ha annullato senza rinvio la decisione sulla confisca per vizio procedurale (omessa pronuncia nel dispositivo), richiedendo correzione.
Regolamento (CE) n. 684/2009 (art. 35-36)
Il documento amministrativo elettronico di accompagnamento (DAE) è atto amministrativo elettronico disciplinato dal regolamento CE e dal d.lgs.; la Corte lo ha ritenuto atto pubblico amministrativo i cui dati falsi possono integrare la falsità ideologica commessa dal privato.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti della revisione di merito e l'inammissibilità di questioni dedotte per la prima volta in cassazione o che implichino rivalutazioni di fatto.
Richiamato nel ragionamento sul divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem): la Corte segnala che deduzioni nuove in cassazione su identità del fatto sono inammissibili perché richiedono apprezzamenti di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio sulla valutazione delle prove di merito: le interpretazioni delle intercettazioni o delle prove documentali sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o omissiva.
- La predisposizione e l'invio nel sistema informatico di documenti amministrativi elettronici falsi possono integrare atto idoneo e diretto a commettere reati fiscali (tentativo di sottrazione all'accertamento dell'accisa): la perdita di tracciabilità è rilevante ai fini dell'esigibilità dell'accisa (svincolo irregolare = immissione in consumo ai sensi del d.lgs. 504/1995).
- Il documento amministrativo elettronico emesso attraverso un sistema pubblico può essere qualificato atto pubblico: le false dichiarazioni inserite dal privato, trasfuse nel documento pubblico, possono integrare la falsità ideologica del privato (art. 483 c.p.), più che la falsità commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), quando l'atto provenga formalmente dal sistema pubblico.
- La territorialità del reato può essere soddisfatta dall'esecuzione in tutto o in parte di atti in Italia (per es., inserimento di dati nel sistema informatico nazionale), anche se altre fasi dell'organizzazione sono avvenute all'estero.
- Le questioni procedurali e le impugnazioni devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito: la Cassazione non ammette l'esame di censure fondate su questioni non dedotte in appello o su documenti nuovi che richiedono accertamenti di fatto.
- Sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena il giudizio del merito è ampiamente discrezionale e insindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione manifesti; tuttavia la riqualificazione di un capo di imputazione può richiedere il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- L'omessa pronuncia sulla confisca nel dispositivo della sentenza è vizio che può comportare annullamento limitato e richiedere la correzione della decisione secondo le regole procedurali previste (non sanabile con provvedimenti separati postuma abusivi).
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