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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo conciliativo del 20 settembre 2016 intervenuto tra un lavoratore e la società datrice di lavoro cedente, nell'ambito del quale il lavoratore aveva rinunciato a far valere la responsabilità solidale della società cessionaria. Il Tribunale, accogliendo la domanda del lavoratore, aveva dichiarato risolto per inadempimento l'accordo conciliativo e aveva condannato in solido la cessionaria e la cedente al pagamento di retribuzioni non versate e TFR maturato fino al 30 settembre 2016. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che la risoluzione dell'accordo per inadempimento della cedente travolgesse l'intero assetto negoziale, compresa la rinuncia del lavoratore ad agire verso la cessionaria. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti centrati sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1362 c.c. per mancato rispetto dell'interpretazione letterale; con il secondo la violazione dell'art. 1363 c.c. in combinato con gli artt. 1322, 1324, 1372 e 1453 c.c., sostenendo un diverso effetto del contratto; con il terzo la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. sempre in relazione agli effetti dell'accordo. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la clausola di rinuncia alla solidarietà verso la cessionaria non fosse parte integrante dell'accordo conciliativo oppure dovesse sopravvivere alla risoluzione dell'accordo medesimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché non evidenziavano un effettivo errore di diritto nell'applicazione dei canoni ermeneutici, ma proponevano soltanto una lettura alternativa del testo negoziale. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, quando il ricorrente indichi specificamente in cosa il ragionamento del giudice si sia discostato da tali canoni. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato il testo dell'accordo nel suo complesso e la clausola di rinuncia, considerandola parte integrante dell'assetto negoziale e ritenendo che la risoluzione dell'accordo per inadempimento della cedente travolgesse anche la rinuncia alla solidarietà verso la cessionaria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore del lavoratore, mentre non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese nei confronti della società rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, senza arrestarsi al solo dato letterale; in cassazione la violazione del canone è deducibile solo se si indica specificamente lo scostamento del giudice di merito dai criteri ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo dell'accordo.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere conforme a buona fede, evitando letture cavillose o incompatibili con l'interesse perseguito dalle parti.

  • art. 1369 c.c.

    Il significato dell'accordo va ricostruito anche in coerenza con la causa concreta e la ragione pratica del negozio.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in combinato per sostenere e valutare l'autonomia contrattuale e gli effetti dell'accordo.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato in combinato per l'applicazione ai negozi unilaterali delle regole sul contratto, ove compatibili.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato in combinato in tema di efficacia vincolante del contratto tra le parti.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in combinato in relazione alla risoluzione per inadempimento e ai suoi effetti sull'accordo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è denunciabile in cassazione come error in iudicando solo nei limiti sopra indicati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicata la trattazione in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La doglianza di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa e plausibile del testo contrattuale: occorre indicare puntualmente dove il giudice di merito si sia discostato dai canoni interpretativi.
  • Il criterio letterale ha rilievo centrale ma non esclusivo: il significato del negozio deve essere ricostruito considerando l'intero contesto contrattuale, la comune intenzione delle parti, la causa concreta e il comportamento complessivo dei contraenti.
  • Quando una clausola è inserita in un accordo complessivo, la risoluzione per inadempimento dell'accordo può travolgere anche pattuizioni accessorie o rinunce strettamente integrate nel sinallagma negoziale, se dalla lettura sistematica emerge che esse ne sono parte integrante.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto è sindacabile solo nei limiti in cui il ricorrente dimostri un errore nell'attività ermeneutica del giudice di merito, non essendo consentito un nuovo esame del merito sotto forma di diversa ricostruzione del significato delle clausole.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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