Cassazione Civile, Ordinanza n. 33071/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per oltre un milione di euro sulla base di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma. La società debitrice ha opposto il precetto davanti al Tribunale di Napoli Nord sostenendo che fosse nullo o inefficace perché non le sarebbe stato notificato il titolo esecutivo in forma esecutiva, in violazione dell'art. 479 c.p.c.; secondo la sua tesi, avrebbe ricevuto prima solo una copia conforme non esecutiva del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenendola tempestiva, ma l'ha rigettata: ha ritenuto provata la notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto sulla base del contenuto del precetto, della relata dell'ufficiale giudiziario e del successivo deposito in giudizio delle copie degli atti; ha inoltre richiamato il principio per cui la relata fa fede fino a querela di falso per quanto attestato dal pubblico ufficiale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provata la notifica del titolo solo dal deposito in giudizio delle copie e che la motivazione fosse del tutto assente; 2) violazione dell'art. 479 c.p.c., sostenendo che il titolo e il precetto, pur notificabili insieme, dovessero restare distinti e che la notifica del titolo dovesse risultare espressamente dalla relata ex art. 148 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 148 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui la relata farebbe prova fino a querela di falso della materiale unione del titolo al precetto; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c., censurando l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui, anche a voler ravvisare una nullità del precetto, sarebbe stato necessario allegare un concreto pregiudizio. La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha ritenuto infondato il terzo correggendo la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato inammissibile il quarto perché diretto contro una ratio ulteriore e resa ad abundantiam, restando comunque ferma la principale ragione decisoria basata sulla rituale notifica del titolo esecutivo e del precetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al precetto. In particolare, ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 2697 c.c. perché mirava a contestare non il riparto dell'onere della prova, ma la valutazione di merito sull'effettiva prova della notifica; ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 479 c.p.c. perché la questione della regolarità della notifica e quella della prova della notifica sono distinte e il giudizio del Tribunale si fondava su un apprezzamento di fatto insindacabile; ha accolto solo sul piano motivazionale il rilievo relativo all'art. 148 c.p.c., precisando che la relata fa fede fino a querela di falso solo per gli atti compiuti e le attestazioni del pubblico ufficiale, non per la verità intrinseca del contenuto del precetto, ma ha confermato l'esito perché il giudice di merito aveva comunque tratto un convincimento motivato da un complesso di elementi; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché rivolto contro un'argomentazione ad abundantiam. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura fondata sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulla dimostrazione del fatto.
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e notificato insieme ad esso; in tal caso, ai fini della notificazione, si considera un atto unitario, ma resta distinta la questione della prova dell'avvenuta notificazione.
La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso solo per le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni ricevute, non anche per la verità intrinseca delle circostanze descritte nell'atto notificato.
L'opposizione al precetto è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché rivolta contro una statuizione resa ad abundantiam, non decisiva.
Il tema della sanatoria dell'eventuale mancanza della formula esecutiva viene evocato solo incidentalmente, senza essere deciso in modo autonomo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la forma del vizio di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando il precetto è notificato unitamente al titolo esecutivo in forma esecutiva, la regolarità della notifica va distinta dalla prova della sua effettiva esecuzione; la verifica del giudice di merito sul punto, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.
- La relata di notificazione fa piena prova solo delle attività svolte dall'ufficiale giudiziario e dei fatti da lui direttamente percepiti; non prova, fino a querela di falso, la verità intrinseca delle circostanze contenute nell'atto notificato.
- Una censura rivolta contro un'argomentazione resa ad abundantiam non coglie una ratio decidendi effettiva e, perciò, è inammissibile.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione giuridicamente errata della sentenza impugnata se il dispositivo è comunque conforme a diritto.
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