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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15725/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale relativo a una porzione di magazzino. La conduttrice sosteneva che, nel 2014, le parti avessero concluso un accordo modificativo del contratto del 2009: riduzione del canone del 30% per tre anni, decorrenza retrodatata e impegno della conduttrice a non recedere dal contratto nel medesimo periodo, con restituzione di quanto pagato in eccedenza. In via subordinata chiedeva il risarcimento dei danni per violazione di buona fede e correttezza o la restituzione delle maggiori somme versate. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale ritenendo perfezionato l’accordo integrativo; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo non provato il perfezionamento dell’accordo, che appariva solo di massima e inserito in trattative più ampie e non definite. Nel ricorso per cassazione la conduttrice ha articolato sette motivi, tutti fondati in sostanza sulla pretesa erronea valutazione delle prove e sull’asserita violazione delle norme sulla conclusione del contratto, sulla locazione e sulla responsabilità precontrattuale: ha contestato la lettura delle deposizioni testimoniali e dell’interrogatorio formale, la mancata considerazione di una mail e di un atto difensivo che, a suo dire, avrebbero avuto valore confessori o confermativo dell’accordo, l’erronea interpretazione del rapporto tra proposta e accettazione, l’omesso esame di fatti decisivi e il rigetto della domanda risarcitoria da trattative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente costruiti come violazioni di legge e nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito compiuti dalla Corte d’appello, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre evidenziato carenze di specificità, novità di alcune censure, inidoneità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. rispetto a prove e deduzioni difensive, e la mancata attivazione di tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulla conclusione e struttura del contratto; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma esclude che le censure integrino una vera violazione di legge.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione di proposta e accettazione; la Corte osserva che le doglianze in realtà miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e non a una corretta censura in diritto.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di locazione; la Corte non entra nel merito della norma perché ritiene inammissibili le censure fattuali.

  • L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 ss.

    Richiamata con riferimento alla disciplina della locazione e del recesso; la Corte non ne tratta il contenuto sostanziale, limitandosi a respingere i motivi come inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di valutazione, non quando attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato implicitamente come norma che consente la valutazione delle prove; la Corte afferma che il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato per la domanda di responsabilità precontrattuale; la Corte conferma il rigetto della domanda perché l'affidamento eventualmente ingenerato non era incolpevole e la controparte aveva diritto di non sottoscrivere un accordo non definito.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della volontà contrattuale; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con l'accertamento di fatto secondo cui non vi fu un accordo definitivo, ma solo trattative in corso.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato per il criterio interpretativo nel dubbio; la Corte lo reputa non pertinente rispetto a una controversia incentrata sul mancato perfezionamento dell'accordo.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente anche in relazione alla pretesa nullità di alcune clausole; la Corte non sviluppa il tema perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392

    La Corte d'appello aveva ritenuto nulla, se intesa in quel senso, la clausola che imponeva alla conduttrice di non recedere neppure per gravi motivi; la Cassazione richiama tale ratio come una delle basi del rigetto della domanda risarcitoria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, affermando che nel caso concreto le censure erano in realtà richieste di nuova valutazione del merito o erano prive dei necessari presupposti tecnici.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel dispositivo motivazionale ma implicitamente richiamato dalla Corte d'appello e dalla ricorrente sul tema dell'onere di provare il perfezionamento dell'accordo; il principio è che chi allega l'accordo ne deve provare il contenuto e la conclusione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul valore della scrittura privata e delle email, ma non è oggetto di applicazione autonoma nella motivazione della Corte.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessorio di alcune dichiarazioni; la Corte nega che le censure siano specifiche e idonee a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato per le risposte all'interrogatorio formale; la Corte rileva che la ricorrente ne fa un uso assertivo senza dimostrare errori della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: quando il motivo mira a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello, esso è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o si discosta espressamente dalla regola del contraddittorio nella formazione della prova; non sussiste, invece, se il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico, decisivo e discusso, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente denunciare l'omessa o erronea valutazione di prove, deduzioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • Chi invoca l'avvenuto perfezionamento di un accordo modificativo deve allegare e provare il contenuto dell'intesa e la sua conclusione; se il materiale probatorio è ritenuto generico, contraddittorio o solo di massima, la censura in cassazione non può risolversi nella semplice riproposizione della lettura favorevole della parte.
  • La responsabilità precontrattuale presuppone un affidamento meritevole di tutela e non colpevolmente ingenerato; non sorge se la controparte conserva il diritto di non addivenire alla stipula di un testo non definito o se l'affidamento dipende da una trattativa ancora aperta e non conclusa.
  • Quando una decisione si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve investire utilmente tutte le ragioni poste a base della pronuncia; se una sola ratio resiste alle censure, il motivo è inammissibile o infondato nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiLocazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàResponsabilità precontrattuale

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