Cassazione Penale, Ordinanza n. 08717/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commessa a Mondragone il 26 agosto 2024. I motivi riguardavano: 1) l'asserita erroneità del mancato riconoscimento di una scriminante, dedotta però in modo sostanzialmente reiterativo rispetto a quanto già esaminato nei gradi di merito; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato per difetto di motivazione specifica. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non sindacabile in sede di legittimità e il secondo infondato, perché il giudice può legittimamente negare il beneficio valorizzando i precedenti penali e l'assenza di concreti elementi positivi, senza necessità di motivazione analitica in presenza di tali dati negativi.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della sua applicazione al fatto contestato.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e il giudice può valorizzare i precedenti penali e la mancanza di aspetti favorevoli.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione che si limiti a reiterare prospettazioni già vagliate dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è generica e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami l'assenza di elementi di segno positivo o i precedenti penali dell'imputato; non è necessario un approfondimento motivazionale specifico quando la valutazione negativa risulti comunque congrua.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non opera alcuna presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'incensurato; al contrario, grava sulla difesa l'onere di indicare elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla scriminante quando la doglianza si risolva in una mera riproposizione di tesi già esaminate e ritenute infondate con motivazione congrua.
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