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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29579/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 3 marzo 2025 con cui il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del GIP del 14 febbraio 2025 a carico di Mazza. I reati contestati comprendono: associazione di tipo mafioso (art.416‑bis, commi 1,3,4,6), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 D.P.R. 309/90), estorsione (art.629 in relazione all'art.628, comma 3, nn.1) e 3)), e delitti connessi (art.110 c.p.). Secondo l'atto impugnato Mazza avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa del mandamento Tommaso Natale-San Lorenzo, gestito una piazza di spaccio nello Zen per conto della cosca, partecipato a riunioni operative (es. 3, 4, 7 aprile 2024) e rafforzato l'intimidazione in episodi estorsivi nei confronti dei Pirrotta. Il ricorrente deduceva carenza di gravi indizi, la possibile natura di vittima di estorsione (pagamento del pizzo), acquisti di droga da fornitori esterni e la mancata contestazione di reati-fine nel suo capo; contestava altresì la motivazione circa la rilevanza delle sue presenze agli incontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: la Corte non può rivedere il materiale probatorio nel merito ma solo verificare la legittimità e l'assenza di illogicità manifeste; il Tribunale del riesame ha dato adeguata e congrua motivazione basata su intercettazioni, conversazioni e riscontri sul territorio che indicano l'inclusione stabile del Mazza nelle attività di spaccio e nella struttura del sodalizio (compresi riferimenti espliciti al contributo economico richiesto ai gestori delle piazze di spaccio e frasi che ammetterebbero la gestione della piazza). La Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di contestazione di singoli reati-fine per escludere l'associazione. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi difensivi (lettura alternativa dei fatti, casualità delle presenze, assenza di interventi diretti nelle estorsioni) e ha confermato la legittimità della misura cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria (art.94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Riconosciuta la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso sulla base di indizi indiziari (intercettazioni, riunioni, ruolo nei contributi economici). La Corte ha richiamato che l'accertamento dell'associazione può essere fondato su indizi e non richiede la prova di specifici reati-fine.

  • art. 416‑bis, comma 1 (aggravante)

    Valutata l'aggravante per il carattere mafioso delle condotte, anche in relazione all'imposizione di contributi economici alle piazze di spaccio.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Richiamata in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata, su base indiziaria, l'esistenza di un'organizzazione per lo spaccio operante parallelamente alla consorteria mafiosa.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; le conversazioni e gli incontri sono stati valutati nel loro complesso per attribuire partecipazione e concorso nelle condotte del sodalizio.

  • art. 629 cod. pen. (in relazione all'art. 628 comma 3 nn.1) e 3))

    Applicata alla fattispecie estorsiva contestata ai Pirrotta; la Corte ha ritenuto che la presenza e il ruolo del ricorrente avessero rafforzato la pressione intimidatoria, insieme ad altri elementi probatori.

  • art. 192 e art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamate come strumenti procedurali relativi alla valutazione degli indizi e alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha valutato che non vi fossero vizi di motivazione o illogicità manifeste nel provvedimento impugnato.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Norma citata per gli adempimenti di cancelleria e per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente, come disposto dalla Corte.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito fattuale né 'rivaluta' le risultanze probatorie: il suo controllo è limitato alla legittimità formale del provvedimento e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
  • La configurabilità di un'associazione mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo (intercettazioni ambientali/telefoniche, riunioni, controlli sul territorio), e non richiede necessariamente la prova di singoli reati-fine commessi dal singolo indagato.
  • La presenza ripetuta a incontri con esponenti del sodalizio e la partecipazione a discussioni su questioni operative (es. richiesta di contributi) sono indici rilevanti di intraneità al gruppo e possono giustificare misure cautelari se congruamente motivate.
  • La circostanza che un soggetto sia destinatario di richieste economiche dal clan non esclude automaticamente la sua partecipazione attiva: destinatari e membri possono coincidere e la valutazione dipende dal contesto probatorio complessivo.
  • La mera assenza nel capo d'imputazione di reati-fine specifici non è di per sé idonea a escludere la sussistenza di un'associazione: il giudice può fondare la misura cautelare sulla prova della stabile disponibilità e del ruolo organizzativo anche senza singole condotte consumate accertate.
  • Le censure difensive che propongono letture alternative del materiale probatorio devono essere specifiche e dimostrare vizi logici o travisamenti evidenti: argomentazioni generiche o letture frammentarie sono scarsamente efficaci in sede di legittimità.

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