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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Simone Paolisso: tre censure principali. 1) Violazione dell'art. 268 c.p.p. e vizio di motivazione per aver il Tribunale dichiarato l'inutilizzabilità di intercettazioni (mancata messa a disposizione dei file audio) ma nondimeno aver utilizzato dati estratti da quelle intercettazioni (es. i contatti col fratello) per fondare i gravi indizi sull'associazione. 2) Violazione dell'art. 254 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale sul carattere di "corrispondenza" della messaggistica: censura dell'uso di conversazioni WhatsApp acquisite tramite screenshot senza sequestro formale del dispositivo, con conseguente inutilizzabilità delle chat a sostegno del capo 53 e delle esigenze cautelari. 3) Eccesso di misura e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: si deduce che il quadro accusatorio è mutato (inutilizzabilità di intercettazioni, caduta di alcuni capi) e che mancavano elementi attuali e concreti che giustificassero la custodia in carcere. Ricorso di Sajmir Isteri: vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; si contesta la mancata dimostrazione della valenza causale e dell'effettiva rilevanza del contributo tecnico (fornitura e assistenza telefoni criptati e attività di bonifica) rispetto alla conservazione/rafforzamento dell'associazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Paolisso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, pur dichiarando l'inutilizzabilità del contenuto fonico non consegnato alla difesa, il Tribunale poteva valorizzare elementi non consistenti nel contenuto trascritto (es. identità dei colloquianti, date) nell'ambito di un più ampio compendio probatorio (chat Sky ECC acquisite regolarmente, osservazioni, trasporto di 350 kg di cocaina, sequestri). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera la messaggistica come corrispondenza protetta dall'art. 15 Cost. e la necessità delle garanzie ex art. 254 c.p.p., ma ha rilevato che dagli atti risultano allegati screenshot e che il ricorrente non ha provato l'assenza formale di provvedimenti di acquisizione/sequestro. Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è stato respinto: il Tribunale ha adeguatamente motivato la attualità del pericolo e l'idoneità della custodia in carcere sulla base della gravità del ruolo, dei fatti probatori (trasporto 350 kg, continuità dell'attività anche da carcere tramite telefono) e della presunzione rafforzata applicabile ai reati commessi ai sensi del d.P.R. 309/90. Per Isteri: il rigetto è motivato dalla valutazione che il contributo tecnico (fornitura di dispositivi per occultamento/inibizione, bonifiche, consegna di telefoni criptati e incontri organizzativi) fosse concreto, consapevole e causale rispetto al mantenimento e rafforzamento della capacità operativa del sodalizio, integrando il concorso esterno. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; usata per qualificare i reati ascritti agli indagati e per la valutazione della gravità e della presunzione di esigenze cautelari

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riguarda i reati 'scopo' collegati all'associazione e al traffico di stupefacenti; citata per i capi di imputazione contestati

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Disciplina l'accesso della difesa alle registrazioni intercettate; la Corte ha richiamato la tutela del diritto di difesa e la giurisprudenza (Sez. U Lasala) secondo cui il rifiuto o il ritardo ingiustificato di accesso può determinare una nullità a regime intermedio, con effetti sull'utilizzabilità delle trascrizioni nel giudizio di riesame

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione della corrispondenza e degli atti riservati: la Corte ha richiamato che la messaggistica privata memorizzata sui device va trattata come corrispondenza ex art. 15 Cost. e, pertanto, la sua acquisizione richiede garanzie e provvedimenti motivati dell'autorità giudiziaria salvo casi di urgenza

  • art. 15 Costituzione

    Tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; la Corte ha applicato il principio a chat e messaggi (WhatsApp) richiedendo le garanzie procedurali previste

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che consente di configurare responsabilità concorrente (concussione di reati): utilizzata per inquadrare il concorso esterno in associazione, estendendo la punibilità agli apporti esterni consapevoli e causali

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e i termini per l'acquisizione del materiale probatorio in sede di riesame; richiamato in relazione ai termini per la messa a disposizione delle registrazioni intercettate

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha distinto tra inutilizzabilità patologica (es. violazioni che rendono la prova radicalmente espungibile) e inutilizzabilità 'estrinseca' collegata alla lesione del diritto di difesa in fase cautelare

  • art. 178, 180, 182, 183 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione al regime delle nullità e alle possibili sanatorie della nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dalla compressione del diritto di difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna economica

Massime di principio

  • Intercettazioni dichiarate inutilizzabili per mancata consegna dei file audio: il giudice del riesame non può fondare la decisione sul contenuto trascritto non verificabile, ma può considerare elementi estrinseci non consistenti nel contenuto (identità dei colloquianti, date, uso di utenze), se supportati da altro compendio probatorio regolare
  • Messaggistica (WhatsApp, SMS, ecc.) memorizzata sui dispositivi è considerata corrispondenza protetta ex art. 15 Cost.; la sua acquisizione richiede provvedimenti e garanzie ex art. 254 c.p.p.; screenshot o acquisizioni prive di tali garanzie possono essere ritenuti inutilizzabili salvo che il contesto documentale dimostri l'esistenza di atti di acquisizione/sequestro formali
  • Distinzione tra inutilizzabilità patologica e 'estrinseca': la prima comporta l'espunzione radicale della prova, la seconda (lesione del diritto di difesa in fase cautelare) determina una nullità a regime intermedio con possibilità di valutazione di altre fonti probatorie e con effetti circoscritti in sede di riesame
  • Per i delitti di traffico di stupefacenti e per le associazioni criminali opera spesso una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria; per superarla la difesa deve fornire elementi idonei a dissipare ragionevoli dubbi sulla attualità e concretezza del pericolo
  • Il concorso esterno in associazione richiede un apporto concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nella conservazione o nel rafforzamento della capacità operativa dell'associazione; attività tecniche (fornitura di telefoni criptati, bonifiche, inibitori di segnale) possono integrare il concorso esterno se dimostrano tale rilevanza causale
  • Il Tribunale può fondare la valutazione cautelare su un compendio probatorio complessivo (chat legittimamente acquisite, osservazioni sul territorio, sequestri e precedenti arresti) anche se singoli atti risultano problematici sotto il profilo formale, purché la decisione sia motivata e gli elementi essenziali risultino comprovati

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