Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il furto in abitazione contestato. Le censure principali lamentavano: insufficienza e difetto di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza (in particolare la presunta scarsa qualità delle immagini di videosorveglianza e la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee di Gegelia); la non significatività del rinvenimento di denaro e di oggetti utili allo scasso (e della chiave a cilindro europeo) a loro carico; la tardiva produzione dei file video da parte del PM; la mancata derubricazione da furto in abitazione ad furto semplice e la contestazione delle aggravanti (art. 625, n.2 e n.5); la carenza delle esigenze cautelari che giustificassero la custodia in carcere e la mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari). Inoltre si è dedotta l'impossibilità di difendersi per mancata assistenza di interprete al momento del fermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in massima parte deduzioni di merito, volte a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Gip e dal Tribunale del riesame, sindacabile in Cassazione solo se fondate su specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, elementi non dimostrati. I giudici di merito avevano compiuto una ricostruzione analitica: le immagini mostravano un'autovettura (targa visibile) e tre soggetti corrispondenti agli odierni imputati; l'auto era stata noleggiata da Khurtsidze; il 7/3/2025 la vettura fu localizzata e nell'alloggio di via Modena dove furono trovati i tre indagati si rinvennero somme di denaro (950 e 1000 euro), gioielli riconosciuti dalla parte offesa, una chiave a cilindro europeo e oggetti atti allo scasso; alcuni indumenti corrispondevano a quelli ripresi dalle telecamere; la vittima riconobbe alcuni monili sequestrati. Sulla base del complesso indiziario il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti i gravi indizi, il pericolo di fuga (irregolarità e tentativi di fuga) e di reiterazione (modalità professionali, precedenti, oggetti atti allo scasso, altra refurtiva). La Corte ha altresì ritenuto non decisiva la tardiva trasmissione del cd contenente i frame, perché i ricorrenti non avevano dimostrato che l'atto mancato fosse stato determinante. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina le competenze e le modalità con cui il Tribunale del riesame decide sulle misure cautelari; richiamata per indicare la natura dell'ordinanza impugnata
artt. 110 e 624-bis, comma 3, in relazione all'art. 625 comma 1 nn. 2) e 5) cod. pen.
reato contestato: concorso di persone nel furto aggravato (furto in abitazione e aggravanti per essere commesso da più persone e mediante mezzo fraudolento); la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione in base alla denuncia e alle risultanze investigative (uso di 'chiave universale' come mezzo fraudolento)
art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
norma che limita l'applicazione del divieto di custodia cautelare in carcere quando la pena prevedibile non supera tre anni, ma qui non applicabile perché il reato di cui all'art. 624-bis è espressamente ricompreso tra quelli per cui la limitazione non opera
art. 616 cod. proc. pen.
consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa; la Corte ha applicato tale sanzione fissandola in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
"nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità"
la giurisprudenza di legittimità considera l'uso di una chiave universale/passepartout un 'mezzo fraudolento' idoneo a integrare l'aggravante quando vanifica le misure di difesa del proprietario
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere i valutazioni di fatto compiute dal Gip o dal Tribunale del riesame: i ricorsi che si limitano a contestare lo spessore degli indizi senza indicare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili.
- La presenza congiunta di più elementi (riprese video che rinviano a targa e abbigliamento, noleggio dell'auto, rinvenimento di refurtiva riconosciuta dalla vittima, possesso di oggetti atti allo scasso, tentativo di fuga, status irregolare) può costituire un quadro indiziario idoneo a fondare la custodia cautelare in carcere.
- La tardiva produzione di materiale probatorio al giudice del riesame può rilevare solo se l'atto non trasmesso sia stato determinante per l'adozione della misura: l'onere di dimostrare tale carattere compete all'indagato.
- Il rinvenimento di una chiave universale o di strumenti atti allo scasso è valutato unitamente alle altre risultanze e può integrare l'aggravante del 'mezzo fraudolento' se idoneo a eludere le misure di protezione; la sola natura della chiave va comunque contestata con elementi tecnici o probatori specifici per avere chance di successo.
- Per opporsi efficacemente a misure cautelari è necessario proporre censure di diritto precise (violazioni normative, illogicità manifesta) o prodotti probatori (esperti sulla qualità video, documenti che giustifichino la provenienza del denaro, residenza stabile, impegni concreti per misure alternative).
- Questioni processuali come la mancata presenza di interprete devono essere tempestivamente dedotte e documentate nelle fasi iniziali; introdurle tardivamente rende più difficile ottenere rilievo in Cassazione.
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