Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'arresto sostenendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.) con riferimento all'art. 337 c.p.p., deducendo che la querela non sarebbe stata validamente resa alla persona offesa. In particolare si censura che il provvedimento indica il Car. Costagliola quale traduttore in inglese della querela mentre nel verbale di querela sarebbe riportata la presenza del Mar. Trollo Emanuele, con conseguente difetto di procedibilità che avrebbe dovuto impedire la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il sindacato di legittimità sulla convalida dell'arresto è limitato a vizi di illegittimità (titolo del reato, esistenza o meno della flagranza, osservanza dei termini) ed esclude questioni di merito attinenti alla motivazione fattuale. Il motivo era anche generico e verteva su questioni di fatto relative alla traduzione della querela. Il giudice della convalida aveva adeguatamente motivato che la querela, redatta in italiano e non compresa dalla persona offesa, era stata tradotta in inglese da uno degli operanti (Car. Castagnola) e aveva richiesto chiarimenti sull'argomento; non sono stati prodotti elementi per dimostrare l'assenza di tale operante al momento dell'arresto. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624, 625 cod. pen.
Norme penali che definiscono il reato contestato (furto con strappo/rapina o reati connessi alla sottrazione del telefono), usate per indicare il titolo di reato oggetto della convalida.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per ritenere sussistenti esigenze cautelari e disporre la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.; interpretata come esistenza di esigenze cautelari legate al caso concreto.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata dal ricorrente per censurare la motivazione, ma la Corte osserva che il vizio di motivazione, quand'anche dedotto, attiene al merito e non costituisce valido motivo di cassazione contro la convalida dell'arresto.
art. 337 cod. proc. pen.
Norma collegata alla procedibilità della querela; il ricorrente invoca un difetto di procedibilità per presunta invalidità della querela tradotta, ma la Corte ritiene che la questione sia fattuale e non idonea a determinare l'inammissibilità del provvedimento di convalida in sede di legittimità senza adeguata prova.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071)
Precedente che chiarisce il limite del sindacato di legittimità sugli atti di convalida dell'arresto: sono valutabili solo vizi di illegittimità (titolo, flagranza, termini) ed escluse le censure di motivazione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la convalida dell'arresto è ammesso solo per vizi di illegittimità (titolo del reato, esistenza della flagranza, osservanza dei termini) e non per censure che riguardano la valutazione di fatto o la motivazione del giudice di merito.
- Questioni relative alla traduzione di atti o alla presenza di specifici operatori di polizia sono, di regola, questioni di fatto: per ottenere l'annullamento occorre allegare e provare elementi concreti che dimostrino l'errore o l'assenza contestata.
- La presenza nel verbale di querela di un diverso operatore rispetto a quello indicato in sentenza non determina automaticamente la nullità della convalida se il giudice ha acquisito chiarimenti e motivato la ricostruzione dei fatti e non è fornita prova contraria.
- Per contestare efficacemente una convalida dell'arresto è strategico puntare su vizi processuali di legittimità (mancata flagranza, vizi nei termini, carenza del titolo di reato) o produrre documentazione probatoria che smentisca le dichiarazioni degli operanti.
- La mera genericità della censura in ricorso rende l'impugnazione inammissibile: le censure devono essere fondate e specifiche, con indicazione delle circostanze probatorie a supporto.
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