Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto unico ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua a loro nota; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per spaccio; 3) eccessiva entità della pena base; 4) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena. In fatto la Corte d'appello aveva riqualificato il reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo i ricorrenti responsabili per detenzione ai fini di spaccio di 265 dosi medie di cocaina trovate in casa, insieme a bilancino, materiale di confezionamento e denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato (mancata traduzione non ha determinato nullità: eventualmente incide solo sulla decorrenza dei termini se richiesta), il secondo e il terzo manifestamente infondati (la valutazione di responsabilità e la determinazione della pena sono ritenute congrue alla luce degli elementi probatori: osservazioni di polizia giudiziaria, perquisizione, ritrovamento di droga, bilancino e denaro). Il quarto motivo è invece accolto: il diniego della sospensione condizionale della pena era fondato soltanto sulla condizione di irregolarità dei ricorrenti sul territorio, valutazione ritenuta illegittima alla luce della giurisprudenza che vieta di negare il beneficio esclusivamente per la clandestinità senza elementi concreti che giustifichino un negativo giudizio prognostico. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata per nuovo esame su quel punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma; per il resto i ricorsi sono rigettati e la responsabilità penale degli imputati resta definitivamente accertata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma è stata applicata per la riqualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio (tenuto conto del peso/dosaggio della sostanza, degli strumenti di misura e del denaro), giustificando una pena più grave rispetto a una semplice detenzione per uso.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 24730 del 13/03/2024
Richiamata per il principio secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato non comporta nullità automatica; se la traduzione è specificamente richiesta, i termini di impugnazione decorrono dalla conoscenza del provvedimento nella lingua a lui nota.
Giurisprudenza Sez. 4, n. 36764 del 17/11/2020 (Omoregbe)
Richiamata per il principio che il diniego della sospensione condizionale della pena non può basarsi esclusivamente sulla condizione di clandestinità, mancata occupazione o assenza di fissa dimora: è necessario indicare elementi concreti che giustifichino un negativo giudizio prognostico.
Massime di principio
- La mancata traduzione in una lingua nota all'imputato non determina di per sé la nullità della sentenza; tuttavia, se l'imputato ha specificamente chiesto la traduzione, i termini per impugnare decorrono dalla conoscenza del provvedimento nella sua lingua.
- Le valutazioni di merito (accertamento della responsabilità sulla base del complesso probatorio: osservazione di scambi, perquisizione, ritrovamento di droga, bilancino, denaro) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità motivazionale.
- La quantità della sostanza, la presenza di bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro in banconote di piccolo taglio sono elementi concreti che indicano detenzione ai fini di spaccio e giustificano una pena più severa rispetto alla detenzione per uso personale.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena non può fondarsi esclusivamente sulla condizione di irregolarità del soggetto (clandestinità, mancanza di lavoro, assenza di fissa dimora); il giudice deve indicare elementi concreti che giustifichino un negativo giudizio prognostico o valorizzare l'incensuratezza come elemento positivo.
- In impugnazioni multiple, anche se la Corte annulla parzialmente la decisione sul punto del beneficio (es. sospensione), il mantenimento della condanna principale e della pena resta possibile se gli altri motivi vengono rigettati.
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