Cassazione Civile, Ordinanza n. 16160/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasceva dalla cessazione anticipata di un rapporto di locazione avente a oggetto un'unità immobiliare. Il conduttore aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale di euro 1.200,00, sostenendo che il locatore lo avesse trattenuto senza titolo nonostante la riconsegna dell'immobile. Il locatore aveva resistito deducendo un proprio controcredito: mancato pagamento dell'ultima mensilità di canone di settembre 2018 e danni all'appartamento, in particolare la rottura del piatto doccia e lo smarrimento del libretto di manutenzione della caldaia; in via riconvenzionale aveva chiesto l'accertamento del controcredito complessivo e la compensazione con la cauzione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del conduttore, riconoscendogli euro 800,00; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame del locatore osservando che, quanto ai danni al piatto doccia, non risultava articolata una prova orale specifica sulla verifica congiunta e sulla contestazione dei danni al momento della riconsegna. Nel ricorso per cassazione il locatore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1590 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessario che egli contestasse e provasse la contestazione del danno, mentre la norma imporrebbe solo di rilevare il danno all'atto della riconsegna; ha inoltre censurato il mancato esame delle prove orali dedotte sui capitoli 3, 4, 5 e 6 e ha richiamato, oltre all'art. 1590 c.c., gli artt. 24 e 111 Cost. e vari articoli del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura era strutturata in modo da evocare un vizio riconducibile eventualmente all'art. 395 n. 4 c.p.c., perché assumeva l'esistenza di un fatto processuale che il giudice di merito avrebbe negato. In secondo luogo, ha ritenuto comunque non pertinente la doglianza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla mancanza, nei capitoli di prova richiamati, di un'esatta deduzione della verifica congiunta dello stato dell'immobile e della rilevazione/contestazione specifica dei danni al momento della riconsegna. Verificati i capitoli indicati nel ricorso, la Cassazione ha constatato che essi non contenevano il contenuto specifico ritenuto mancante dal giudice d'appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In tema di restituzione della cosa locata, la censura del ricorrente mirava a escludere un obbligo del locatore di contestare il danno; la Corte non ha però accolto questa lettura, perché ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque non pertinente rispetto alla reale ragione della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata indicata dal ricorrente come norma sul vizio denunciato, ma la Corte ha osservato che la censura, per la sua struttura, sarebbe stata eventualmente riconducibile a un diverso vizio processuale.
La Corte ha rilevato che la doglianza, se pertinente, avrebbe avuto la struttura di una censura relativa all'errore di fatto processuale, poiché deduceva l'esistenza di un fatto processuale che il giudice avrebbe negato.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione al dedotto mancato esame della prova orale; la Corte non ha accolto la censura.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulla prova e sul processo; la Corte non ha ravvisato un vizio utile a superare l'inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione introduttiva del testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere coerente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura non pertinente rispetto alla motivazione adottata è inammissibile.
- Quando si deduce un vizio relativo all'istruttoria o alla prova, occorre confrontarsi puntualmente con il contenuto effettivo degli atti e dei capitoli istruttori richiamati dalla decisione di merito; non è sufficiente una critica astratta o meramente assertiva.
- Se la doglianza mira, in sostanza, a contestare l'esistenza o la percezione di un fatto processuale, la sua struttura può ricadere nell'errore revocatorio e non nel vizio di violazione di legge denunciato formalmente.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non rivaluta il merito della prova, ma verifica la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata e la specifica attinenza del motivo alle ragioni poste a base di essa.
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