Parere n. 38/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- e nei confronti del Ministero dell’interno, per l’annullamento del provvedimento di revoca - Codice pratica P-FI/L/Q/2023/105094 - sottoscritto dal dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- in data 22 ottobre 2024, avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro per l'ingresso rilasciato in favore del lavoratore signor -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso in Italia di un lavoratore cittadino indiano, provvedimento del 22 ottobre 2024, codice pratica P-FI/L/Q/2023/105094
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo tre motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 13/2022 e dell’art. 22, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 22, comma 5-quater, del medesimo decreto legislativo; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, sostenendo che essa sarebbe stata possibile soltanto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e non per carenze documentali o per modalità non corrette della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. È inoltre stata contestata l’adeguatezza della motivazione del provvedimento. La domanda cautelare è stata esaminata congiuntamente al ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto congiuntamente i tre motivi. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, il datore di lavoro deve verificare, prima di richiedere il nulla osta nominativo, l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso il competente Centro per l’impiego, utilizzando modalità idonee a garantire tracciabilità e certezza della comunicazione. Nel caso concreto, l’agenzia incaricata aveva effettuato la verifica mediante posta elettronica ordinaria, anziché tramite posta elettronica certificata, in violazione delle istruzioni operative ANPAL e delle linee guida ministeriali sui flussi di ingresso. La carenza era stata anche specificamente segnalata all’agenzia, che non vi aveva posto rimedio. La revoca è stata pertanto ritenuta legittima. La Sezione ha inoltre escluso che il provvedimento fosse fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno: la revoca riguardava la mancata integrazione documentale necessaria al rilascio del nulla osta, comprendente il certificato di idoneità alloggiativa, la marca da bollo e l’asseverazione reddituale. La motivazione è stata giudicata adeguata perché indicava chiaramente sia l’assenza della verifica effettuata tramite PEC sia la mancata produzione della documentazione entro il termine assegnato con il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
La verifica richiesta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 deve essere effettuata con modalità telematiche idonee a garantire tracciabilità e certezza della comunicazione. L’utilizzo della posta elettronica ordinaria, anziché della posta elettronica certificata prescritta dalle istruzioni operative ANPAL e dalle linee guida ministeriali sui flussi di ingresso, non soddisfa tali requisiti e legittima la revoca del nulla osta.
Secondo motivo - Mancata integrazione documentale
La revoca del nulla osta non è limitata all’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel caso esaminato essa è stata legittimamente adottata per la mancata produzione, entro il termine assegnato, del certificato di idoneità alloggiativa, della marca da bollo e dell’asseverazione reddituale, documentazione necessaria al rilascio del nulla osta.
Terzo motivo - Motivazione del provvedimento
La motivazione è adeguata quando indica specificamente la mancata verifica presso il Centro per l’impiego mediante PEC e l’omessa integrazione documentale entro il termine indicato nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro, prima di avanzare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, verifichi l'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso il competente Centro per l'impiego con il ricorso a modalità di trasmissione ... idonee a garantire la tracciabilità e la certezza della comunicazione.
La verifica preventiva deve essere effettuata mediante strumenti idonei a garantire tracciabilità e certezza; la posta elettronica ordinaria non è sufficiente rispetto alla PEC prescritta dalle istruzioni operative e dalle linee guida applicabili.
art. 22, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma la Sezione ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta per le carenze documentali e procedurali accertate.
art. 10-bis, legge n. 241/1990
Il termine indicato nel preavviso di rigetto per produrre la documentazione richiesta rileva ai fini della legittimità della successiva revoca; l’omessa integrazione entro tale termine costituisce elemento motivatamente posto a fondamento del provvedimento.
La motivazione del provvedimento di revoca è adeguata se indica le specifiche carenze procedurali e documentali poste a fondamento della decisione.
art. 42, comma 2, decreto-legge n. 13/2022
La disposizione è stata richiamata nel ricorso, ma il parere non ne sviluppa una distinta interpretazione rispetto alla disciplina applicata.
Il ricorso è stato presentato direttamente ai sensi della disposizione nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, richiesta prima della domanda nominativa di nulla osta al lavoro, deve essere effettuata con modalità che assicurino tracciabilità e certezza della comunicazione; l’utilizzo della posta elettronica ordinaria, quando le istruzioni operative richiedono la PEC, non soddisfa tale requisito.
- La revoca del nulla osta al lavoro può essere fondata non soltanto sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma anche sulla mancata produzione della documentazione necessaria al rilascio del nulla osta entro il termine assegnato dall’amministrazione.
- La motivazione di un provvedimento di revoca è adeguata quando individua con chiarezza sia le irregolarità procedurali relative alla verifica presso il Centro per l’impiego sia le specifiche carenze documentali non sanate nel termine assegnato.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per ingresso di lavoratore straniero
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un datore di lavoro privato contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l’ingresso in Italia di un cittadino indiano. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
Premesse fattuali e procedimento amministrativo
Il datore di lavoro aveva presentato, il 4 dicembre 2023, una richiesta di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente il 5 febbraio 2024 e trasmesso anche all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, che aveva rilasciato il visto d’ingresso. Il lavoratore era entrato in Italia il 23 giugno 2024.
Dopo la modifica di dati sensibili, il 6 luglio 2024 era stato rilasciato un nuovo nulla osta. Il datore di lavoro aveva quindi chiesto la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Lo Sportello aveva richiesto un’integrazione documentale da trasmettere tramite portale telematico; il riscontro era stato inviato via e-mail il 16 luglio 2024, ma l’amministrazione lo aveva ritenuto non sufficiente.
Il 9 agosto 2024 era stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca. Il provvedimento di revoca era stato adottato il 22 ottobre 2024.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto tre motivi, relativi alla violazione della disciplina sul nulla osta al lavoro e alla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia, alla contestata limitazione dei casi di revoca alla sola mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’insufficienza della motivazione del provvedimento.
Verifica presso il Centro per l’impiego
La Sezione ha richiamato l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il datore di lavoro deve verificare, prima della richiesta nominativa di nulla osta, l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso il competente Centro per l’impiego.
La comunicazione deve avvenire con modalità idonee a garantire la tracciabilità e la certezza dell’adempimento. Nel caso concreto, l’agenzia incaricata aveva utilizzato un messaggio di posta elettronica ordinaria invece della PEC prevista dalle istruzioni operative ANPAL e dalle linee guida ministeriali sui flussi di ingresso. Poiché tale modalità non offriva le garanzie richieste e l’agenzia non aveva corretto l’irregolarità nonostante la specifica segnalazione ricevuta, la revoca del nulla osta è stata ritenuta legittima.
Mancata integrazione documentale
Il Consiglio di Stato ha escluso che la revoca fosse stata adottata per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento riguardava invece la mancata produzione della documentazione necessaria al rilascio del nulla osta, ossia il certificato di idoneità alloggiativa, la marca da bollo e l’asseverazione reddituale.
La Sezione ha quindi ritenuto infondata la tesi secondo cui l’amministrazione avrebbe potuto revocare il nulla osta soltanto in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno.
Motivazione e partecipazione procedimentale
La motivazione del provvedimento è stata giudicata pienamente adeguata. Essa indicava sia la mancata effettuazione della verifica presso il Centro per l’impiego tramite PEC sia l’omessa integrazione documentale entro il termine indicato nel preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Secondo la Sezione, l’amministrazione ha seguito un iter valutativo preciso e conforme al procedimento normativamente previsto, senza vizi metodologici o carenze istruttorie rilevanti.
Decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La domanda cautelare è stata assorbita. Il Consiglio di Stato ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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