Cassazione Penale, Ordinanza n. 16075/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta finalità di spaccio della sostanza, sostenendo che la prova fosse stata male valutata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di merito aveva valorizzato il quantitativo di droga detenuta, la presenza di strumenti per il confezionamento di dosi e la mancanza di giustificazione dell'illecita detenzione, ritenendo sussistente la destinazione allo spaccio e una condotta non occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirato a una rivalutazione delle prove e privo di specifica denuncia di travisamenti; ha giudicato infondato o comunque non scrutinabile il secondo, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato correttamente l'esclusione della particolare tenuità del fatto per la non marginale offensività, l'intenso dolo e l'attività non occasionale di commercializzazione; ha ritenuto il terzo motivo parimenti inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, per la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
integrato il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione/spaccio, sulla base di quantità, modalità di confezionamento e ulteriori elementi sintomatici della destinazione commerciale
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava non marginale offesa al bene giuridico, intenso dolo e carattere non occasionale
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che venga specificamente dedotto un travisamento decisivo e puntuale delle emergenze processuali.
- La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta, in via logico-inferenziale, da più indici convergenti, quali la quantità detenuta, la presenza di materiali o strumenti per il confezionamento delle dosi e l'assenza di una plausibile giustificazione della detenzione.
- La particolare tenuità del fatto è legittimamente negata quando la condotta evidenzi una non marginale offensività, un dolo intenso e una attività non occasionale di commercializzazione della droga.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, con motivazione sufficiente e non illogica, delle concrete modalità della condotta e degli elementi sintomatici della gravità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15942/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15991/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →