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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16075/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta finalità di spaccio della sostanza, sostenendo che la prova fosse stata male valutata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di merito aveva valorizzato il quantitativo di droga detenuta, la presenza di strumenti per il confezionamento di dosi e la mancanza di giustificazione dell'illecita detenzione, ritenendo sussistente la destinazione allo spaccio e una condotta non occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirato a una rivalutazione delle prove e privo di specifica denuncia di travisamenti; ha giudicato infondato o comunque non scrutinabile il secondo, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato correttamente l'esclusione della particolare tenuità del fatto per la non marginale offensività, l'intenso dolo e l'attività non occasionale di commercializzazione; ha ritenuto il terzo motivo parimenti inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, per la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    integrato il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione/spaccio, sulla base di quantità, modalità di confezionamento e ulteriori elementi sintomatici della destinazione commerciale

  • art. 131-bis cod. pen.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava non marginale offesa al bene giuridico, intenso dolo e carattere non occasionale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che venga specificamente dedotto un travisamento decisivo e puntuale delle emergenze processuali.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta, in via logico-inferenziale, da più indici convergenti, quali la quantità detenuta, la presenza di materiali o strumenti per il confezionamento delle dosi e l'assenza di una plausibile giustificazione della detenzione.
  • La particolare tenuità del fatto è legittimamente negata quando la condotta evidenzi una non marginale offensività, un dolo intenso e una attività non occasionale di commercializzazione della droga.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, con motivazione sufficiente e non illogica, delle concrete modalità della condotta e degli elementi sintomatici della gravità del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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