Cassazione Civile, Ordinanza n. 27698/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente in data 14 ottobre 2020 per una serie di condotte tenute la sera del 28 agosto 2020: accesso alla sede aziendale fuori turno, permanenza per pochi minuti, presunta sottrazione ai controlli sanitari legati all’emergenza Covid, mancato rispetto dell’ordine di allontanamento e asserita insubordinazione. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto legittimo; la Corte d’appello, in riforma, ha invece ritenuto le condotte non sufficientemente gravi da giustificare il recesso, sussumendole nelle previsioni del CCNL che punivano con sanzioni conservative gli atti pregiudizievoli per disciplina, morale, igiene e sicurezza dell’azienda, anche tramite un criterio di analogia di gravità. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2104 e 2119 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse riconosciuto la sostanziale sussistenza dei fatti e della loro antigiuridicità ma escluso ugualmente la giusta causa; (2) violazione dell’art. 18 St. lav., dell’art. 12 preleggi e dell’art. 2119 c.c., contestando l’orientamento secondo cui la tutela reintegratoria si applica anche quando la condotta rientri in clausole generali o elastiche del CCNL punite con sanzione conservativa; (3) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell’art. 32 CCNL Trasporti e Logistica, sostenendo che la Corte avesse operato un’indebita estensione analogica e trascurato l’insubordinazione; (4) omesso esame di plurimi fatti decisivi; (5) omesso esame e violazione delle regole sulla prova in relazione alla pretesa sottrazione ai controlli della temperatura corporea, sostenendo che la corte d’appello si fosse limitata a recepire il primo grado senza valutare correttamente le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio secondo cui, quando la contrattazione collettiva prevede per una certa condotta una sanzione conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il licenziamento, dovendo attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità compiuta dalle parti sociali. Ha inoltre ribadito che, se il CCNL usa clausole generali o elastiche e prevede l’applicazione per analogia di gravità, il giudice può sussumere la condotta concreta nella fattispecie disciplinare elastica senza compiere un giudizio autonomo di proporzionalità estraneo al sistema collettivo. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché il quarto evocava plurimi fatti senza la necessaria decisività e il quinto mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la censura alla luce della corretta sussunzione della condotta nel sistema disciplinare collettivo.
La Corte esclude la violazione della norma perché il recesso è illegittimo quando la condotta, accertata in giudizio, rientra tra quelle punite dal CCNL con sanzione conservativa.
Il comma 4 si applica quando il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa secondo la previsione collettiva, con conseguente tutela reintegratoria attenuata.
art. 12 disp. sulla legge in generale
Richiamato nel ricorso per contestare l’interpretazione dell’art. 18 St. lav.; la Corte conferma invece l’orientamento interpretativo consolidato.
Criterio ermeneutico richiamato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione del CCNL; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 32 CCNL Trasporti e Logistica
Consente di applicare per analogia di gravità le sanzioni previste per i casi elencati ai casi non espressamente previsti; la Corte lo utilizza per confermare la sussumibilità della condotta in ipotesi punite con sanzione conservativa.
Sono le norme processuali invocate per i motivi di ricorso; la Corte respinge i motivi ex n. 3 e dichiara inammissibili quelli ex n. 5 nei limiti in cui mirano a una nuova valutazione dei fatti.
Richiamato nel quinto motivo unitamente agli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte non ravvisa una violazione idonea a scardinare la decisione di merito.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove compete al giudice di merito.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte non ravvisa un vizio di valutazione della prova sindacabile in cassazione.
Richiamato nel quinto motivo sulla prova della sottrazione ai controlli sanitari; la Corte reputa la censura volta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte non affronta una questione autonoma di presunzioni, limitandosi a dichiarare inammissibile la doglianza.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte non accoglie la censura relativa al mancato raggiungimento della prova.
Invocato dalla ricorrente per una eventuale rimessione alle Sezioni Unite; la Corte non ritiene necessario investire il Supremo consesso.
Richiamato per rinvio a precedenti conformi, a sostegno dell’orientamento consolidato.
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva prevede per una determinata condotta una sanzione conservativa, il giudice non può considerare legittimo il licenziamento disciplinare fondato su quella stessa condotta, perché il datore di lavoro è vincolato in senso favorevole al lavoratore dalla graduazione disciplinare operata dalle parti sociali.
- Nel selezionare la tutela ex art. 18 St. lav. come novellato, il giudice può sussumere la condotta concreta in una clausola generale o elastica del contratto collettivo che preveda una sanzione conservativa, purché la mancanza accertata sia omologabile per gravità alle ipotesi richiamate.
- L’uso da parte del CCNL di formule elastiche o di clausole di chiusura non impedisce al giudice di effettuare una valutazione in concreto della condotta, valorizzando l’analogia di gravità con le infrazioni espressamente previste.
- La sussunzione della condotta nella previsione collettiva che punisce con misura conservativa non equivale a un autonomo giudizio giudiziale di proporzionalità fuori dal sistema collettivo, ma attua il principio di proporzionalità già scelto dalle parti sociali.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove non sono deducibili in cassazione se, in realtà, sollecitano una nuova valutazione del merito anziché denunciare un vero omesso esame di fatto decisivo o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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