Cassazione Civile, Ordinanza n. 27700/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente, licenziato per iniziativa della società in data 18 maggio 2018, ha ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità del recesso per violazione della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 l. n. 300/1970, con riconoscimento di indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto e indennità supplementare. In appello è stato ritenuto assorbito ogni giudizio sulla giustificatezza del licenziamento per effetto del giudicato sul vizio procedurale; è stato inoltre escluso il diritto all’indennità ex art. 8 l. n. 604/1966, non applicabile ai dirigenti, nonché a un risarcimento per asserita natura discriminatoria o ritorsiva per difetto di prova specifica. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato l’anzianità di servizio e le fonti collettive prodotte; con un secondo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 19, 23 e 26 del CCNL Dirigenti Industria, assumendo che la liquidazione delle indennità fosse stata limitata agli ultimi cinque anni di qualifica dirigenziale senza corretta applicazione del criterio contrattuale di computo dell’anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul mero criterio di calcolo dell’anzianità, ma sulla carenza assoluta di allegazioni, nel ricorso introduttivo del giudizio, circa i criteri di computo dell’anzianità di servizio e sulle fonti collettive poste a base della pretesa. Ha quindi ribadito che, nel rito del lavoro, non è possibile chiedere prova o contestare fatti non tempestivamente allegati; la sola produzione documentale del CCNL non equivale ad allegazione del fatto. Ha inoltre richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione e gli oneri di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 300/1970
La violazione della procedura disciplinare ha reso illegittimo il licenziamento e ha costituito il capo assorbente del giudizio di merito, passando in giudicato.
art. 8 l. n. 604/1966
È stato ritenuto non applicabile ai dirigenti.
art. 23 CCNL Dirigenti Industria
È stato richiamato quale base per il computo dell’indennità di preavviso, secondo la decisione di merito.
art. 19 CCNL Dirigenti Industria
È stato invocato dal ricorrente per sostenere una diversa disciplina del trattamento economico dovuto al dirigente licenziato.
art. 26 CCNL Dirigenti Industria
È stato indicato come clausola che detta il criterio di computo dell’anzianità di servizio ai fini delle indennità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È stato utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché impedita dalla doppia conforme.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Impone il rispetto del principio di specificità del ricorso, con indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiede il deposito e la precisa individuazione dei documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 91 c.p.c.
È stato applicato per la condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 99 c.p.c.
Richiamato quale espressione del principio della domanda e della necessità di allegazione dei fatti costitutivi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla necessità di allegazioni specifiche.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che i fatti costitutivi del diritto devono essere puntualmente allegati e provati dalla parte che li invoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la prova non può supplire alla mancanza di allegazione: i fatti costitutivi del diritto devono essere dedotti in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, prima e a prescindere dall’istruttoria.
- La produzione in giudizio di documenti, anche di fonte collettiva, non equivale di per sé all’allegazione del fatto documentato; il giudice non ha un dovere di esame di documenti relativi a fatti non tempestivamente allegati.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto non era stato specificamente allegato nel giudizio di merito o quando la decisione è coperta da doppia conforme.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di norme collettive non può essere utilmente dedotta se la questione presuppone fatti costitutivi non dedotti tempestivamente nel giudizio introduttivo.
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