Cassazione Civile, Ordinanza n. 27695/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato il 6 agosto 2019 da una società al dipendente per il presunto prelievo di merce scaduta (in particolare due confezioni di carne) e per la dedotta violazione di regole interne di smaltimento dei prodotti non più commerciabili. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso, valorizzando l’insussistenza di un fatto idoneo a integrare una grave lesione del vincolo fiduciario, la sostanziale inoffensività della condotta, la mancanza di prova certa sulla conoscenza delle procedure operative di discarico e l’assenza di un effettivo valore patrimoniale del bene sottratto. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 53 e ss., 2106 c.c. e 18, comma 4, l. n. 300/1970, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la prova della conoscenza da parte del lavoratore della procedura di smaltimento, nonostante alcune dichiarazioni testimoniali e altri elementi che avrebbero dimostrato la consapevolezza della regola; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse svalutato senza adeguato fondamento istruttorio ulteriori circostanze poste a base del licenziamento, come l’orario di chiusura del punto vendita, la presenza di clienti dopo le 20:00, la prova testimoniale richiesta e le riprese di videosorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito e la valutazione delle prove, attività non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre osservato che, nel caso di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente precluso. La Corte ha condiviso l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui l’apprezzamento della concreta ricorrenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito, che aveva correttamente applicato la nozione di insussistenza del fatto contestato ai fini dell’art. 18, comma 4, St. lav., intesa in senso ampio come comprensiva anche del fatto sussistente ma privo di illiceità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge ricorre solo quando si deduca un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, la doglianza attiene al vizio motivazionale.
art. 2106 c.c.
Richiamato come norma sulla rilevanza disciplinare dell’inadempimento del lavoratore; la sua applicazione concreta resta rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla gravità del fatto.
art. 2119 c.c.
La nozione di giusta causa richiede una valutazione concreta degli elementi del rapporto, della gravità del fatto, dell’elemento soggettivo e del nocumento; tale valutazione è in linea di principio riservata al merito.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
La tutela reintegratoria si applica quando il fatto contestato sia insussistente; la nozione include anche il fatto storico materialmente avvenuto ma privo di illiceità o comunque non idoneo a giustificare il licenziamento.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo di ricorso quale parametro processuale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché in realtà diretta contro l’accertamento di fatto.
art. 111 Cost.
È richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ravvisa una violazione autonoma, poiché la doglianza investe la valutazione del materiale istruttorio.
artt. 115, 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ricorda che la critica alla ricostruzione fattuale non si converte in violazione di legge.
artt. 177, 187, 188, 189, 244 c.p.c.
Invocati per sostenere l’erronea gestione dell’istruttoria; la censura non è stata accolta perché, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove integra, al più, un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente circoscritto e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In tema di licenziamento disciplinare, la giusta causa va apprezzata considerando concretamente natura del rapporto, posizione delle parti, grado di affidamento, nocumento, circostanze del fatto e intensità dell’elemento soggettivo.
- La nozione di insussistenza del fatto contestato ai fini dell’art. 18, comma 4, St. lav. comprende anche l’ipotesi in cui il fatto materiale sia avvenuto ma sia privo di illiceità o non sia comunque idoneo a giustificare la sanzione espulsiva.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto contestato è un apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo se il giudizio sia denunciato come manifestamente incoerente rispetto agli standard dell’ordinamento, non per mera contrapposizione valutativa.
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