Cassazione Civile, Ordinanza n. 27727/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, operatore socio-sanitario impiegato presso una cooperativa sociale, era stato destinatario di una delibera del consiglio di amministrazione di esclusione dalla compagine sociale e di un contestuale licenziamento. Nei giudizi di merito si era discusso se la raccomandata ricevuta contenesse solo la lettera di licenziamento o anche la delibera di esclusione, questione decisiva per la decorrenza del termine di impugnazione di 60 giorni previsto dall'art. 2533 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto tardive le impugnazioni separate proposte oltre sei mesi dopo. La Corte d'appello, invece, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e aveva riconosciuto solo l'indennità risarcitoria ex art. 8 L. 604/1966, ma aveva escluso la tempestività dell'impugnazione della delibera di esclusione, ritenendo irrilevante il telegramma stragiudiziale inviato dal lavoratore e provata la comunicazione della delibera insieme al licenziamento. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo all'impugnazione stragiudiziale a mezzo telegramma del 3 marzo 2015 e alla sua conformità all'art. 12 dello statuto sociale; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 12 dello statuto, letto come norma che attribuirebbe efficacia impeditiva della decadenza all'atto stragiudiziale ai sensi dell'art. 2966 c.c.; 3) violazione degli artt. 18 L. 300/1970 e 8 L. 604/1966, assumendo che la tempestività dell'impugnazione avrebbe dovuto condurre alla tutela reintegratoria e non alla sola tutela indennitaria. La Corte di cassazione ha ritenuto che la clausola statutaria non integrasse un atto alternativo idoneo a impedire la decadenza ex art. 2533, comma 3, c.c., perché l'effetto sospensivo può operare solo se il socio abbia concretamente attivato il procedimento endosocietario o arbitrale previsto dallo statuto; nel caso concreto tale attivazione non risultava dedotta né provata. Ha quindi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di decisività, infondato il secondo e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha confermato la soluzione di merito secondo cui l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione era tardiva, perché il telegramma stragiudiziale non era di per sé idoneo a sospendere o impedire la decadenza prevista dall'art. 2533, comma 3, c.c. in assenza dell'effettiva attivazione del procedimento arbitrale o endosocietario contemplato dallo statuto. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la tutela reintegratoria e riconosciuto solo l'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate al destinatario quando il plico sia pervenuto al suo indirizzo; la Corte d'appello lo aveva evocato nel valutare la prova della comunicazione della delibera di esclusione insieme al licenziamento.
È la norma cardine sulla decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione del socio cooperatore; la Corte ribadisce che l'atto idoneo a impedire la decadenza è, di regola, l'opposizione davanti al Tribunale, salvo diversa disciplina statutaria che però deve prevedere un effettivo procedimento endosocietario o arbitrale.
La clausola statutaria che prevede un'impugnazione stragiudiziale non può essere automaticamente qualificata come atto impeditivo della decadenza ai sensi di questa norma, se la sua funzione è soltanto quella di introdurre un procedimento interno o arbitrale.
art. 12 dello statuto sociale
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie ... sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale ... L'impugnazione ... è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti
La clausola non vale, di per sé, come mezzo alternativo e autonomamente impeditivo della decadenza; occorre distinguere tra ricorso ad un vero collegio arbitrale e mero organo endosocietario. In ogni caso, la sospensione del termine opera solo se il socio abbia concretamente attivato il procedimento previsto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo è scrutinato alla luce del requisito della decisività; il fatto invocato è inammissibile se, anche ove esaminato, non sarebbe idoneo a mutare l'esito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione/falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte ne esclude la fondatezza quando la clausola statutaria non consente l'effetto impeditivo di decadenza prospettato.
Richiamato dal ricorrente per rivendicare una tutela reintegratoria, ma il motivo resta assorbito perché la tardività dell'impugnazione esclude il presupposto per esaminare la diversa tutela invocata.
Norma applicata per la liquidazione dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, già riconosciuta dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- In tema di esclusione del socio di cooperativa, la decadenza dall'impugnazione prevista dall'art. 2533, comma 3, c.c. può essere evitata solo mediante un atto che, secondo la disciplina applicabile, sia realmente idoneo a sospendere o far decorrere diversamente il termine; la mera impugnazione stragiudiziale non basta se non è seguita dall'effettivo avvio del procedimento endosocietario o arbitrale previsto.
- Una clausola statutaria che preveda un ricorso interno o arbitrale contro la delibera di esclusione non va automaticamente equiparata a un atto impeditivo della decadenza ex art. 2966 c.c.: occorre verificare se l'organismo previsto abbia funzione arbitrale, con decisione impugnabile solo all'esito del procedimento, oppure mera funzione endosocietaria di riesame.
- Ai fini dell'omesso esame di un fatto decisivo, il motivo è inammissibile quando il fatto dedotto, anche se considerato, non sarebbe comunque idoneo a mutare la decisione impugnata.
- Quando la tardività dell'impugnazione della delibera di esclusione è definitivamente accertata, restano assorbite le doglianze che presuppongono la tempestività dell'impugnazione stessa, incluse quelle relative al tipo di tutela applicabile al licenziamento connesso all'esclusione.
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