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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina. Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la riqualificazione del fatto come furto con strappo, censurando la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione del fatto operata nei due gradi di merito. Con un secondo motivo e con un secondo motivo nuovo ha lamentato la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità in relazione alla rapina, richiamando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale. Con un primo motivo nuovo ha inoltre dedotto la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sostenendo che il deposito sarebbe avvenuto fuori termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sulla riqualificazione del fatto, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e delle dichiarazioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso l'esame della doglianza sull'attenuante del fatto di lieve entità, perché non previamente dedotta in appello. Quanto al motivo nuovo sulla mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, lo ha ritenuto inammissibile perché non relativo a punti della decisione già investiti dal ricorso originario e comunque non riconducibile a violazione di divieti probatori o a nullità assoluta. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato per escludere la riqualificazione del fatto in furto con strappo e mantenere la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito

  • art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.

    indicato come parametro dei punti della sentenza impugnata che possono essere investiti dai motivi di ricorso originari

  • art. 167 disp. att. c.p.p.

    richiamato per affermare che il motivo nuovo, non inerente a questioni già devolute e non integrando nullità assoluta o divieto probatorio, è precluso in cassazione

  • Corte cost. n. 86 del 2024

    richiamata dalla difesa per invocare l'attenuante del fatto di lieve entità della rapina, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché non proposta tempestivamente in appello

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove testimoniali e dell'attendibilità delle risultanze processuali, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può essere accolta quando presuppone una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta con motivazione logica e coerente dai giudici di merito.
  • Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili se non sono state previamente dedotte in appello, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Un motivo nuovo è precluso quando non investe punti della sentenza già indicati nel ricorso originario e non denuncia una nullità assoluta o una violazione di divieti probatori.
  • La sopravvenienza di un mutamento giurisprudenziale o costituzionale non consente, di per sé, di introdurre per la prima volta in cassazione una questione mai devoluta nei gradi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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