Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione della decisione di merito, sostenendo in sostanza che la dichiarazione di responsabilità fosse fondata su una lettura non corretta delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e della credibilità delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sia sulla pena sia sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando gravità del fatto, mancanza di resipiscenza e precedenti penali.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità in sede di merito.
Richiamato implicitamente nella valutazione della gravità del fatto e degli elementi rilevanti per la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come mero dissenso sulla lettura delle dichiarazioni della persona offesa o dei testimoni, se la censura mira solo a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- Ai fini della commisurazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente valorizzare elementi come gravità del fatto, assenza di resipiscenza e precedenti penali, se tali elementi sorreggono in modo adeguato la decisione.
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