Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello censurando, con un primo motivo, la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 642 c.p., deducendo una errata valutazione e insufficienza del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tale doglianza generica e priva di specificità, anche perché non correlata in modo adeguato alle argomentazioni della decisione impugnata. Nel medesimo motivo era inoltre dedotto un vizio di travisamento della prova, ma la Corte ha ricordato che tale vizio non consente una nuova valutazione del merito della prova, servendo soltanto a verificare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti posti a suo fondamento. Con la seconda doglianza i ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione non illogica e sufficiente, e il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
È il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità confermata dalla sentenza impugnata; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del fatto, ma rileva l'inammissibilità delle censure sulla prova.
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o privo di specificità, ossia quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo per denunciare un'oggettiva incoerenza logica della motivazione rispetto ai fatti posti a base della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito.
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