Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo come unico motivo l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee. In particolare ha lamentato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non fosse stata riconosciuta con prevalenza sulla recidiva reiterata. La censura era rivolta al trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare maggiormente l'attenuante rispetto alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sorretta da mero arbitrio o illogicità manifesta e se adeguatamente motivata. La motivazione della sentenza impugnata, che aveva giustificato l'equivalenza sulla base dell'adeguatezza della pena, è stata ritenuta sufficiente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamata come circostanza attenuante oggetto della richiesta di prevalenza sul contrario elemento aggravante/ostativo; la Corte non ne valuta il merito, ma ribadisce che il suo bilanciamento con altre circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
recidiva reiterata
È indicata come circostanza con cui l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. doveva essere comparata; la sentenza richiama il suo ruolo nel giudizio di comparazione tra circostanze.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
È menzionato implicitamente nel lessico tipico della declaratoria di inammissibilità, ma dal testo non emerge un autonomo esame di cause di proscioglimento.
Non citato testualmente nel brano fornito; non incluso.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee costituisce valutazione discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se non in presenza di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione meramente apparente.
- La richiesta di prevalenza di una circostanza attenuante su una circostanza aggravante o sulla recidiva deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, che può legittimamente fondare l'equivalenza sulla considerazione dell'adeguatezza complessiva della pena.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contestazione del bilanciamento tra circostanze senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo le regole processuali vigenti.
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