Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo immune da vizi la motivazione del diniego della pena sostitutiva e non sindacabile in cassazione la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo irrogato una pena prossima al minimo edittale, aveva negato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Con il ricorso ha censurato la correttezza della motivazione posta a fondamento del diniego della sanzione sostitutiva, chiedendo anche, con memoria, la rimessione del ricorso alla sezione competente ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la valutazione dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva richiamato correttamente gli elementi negativi di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la personalità dell'imputato e le plurime precedenti condanne quali ragioni ostative alla sostituzione, senza contraddizione con la determinazione di una pena vicina al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 610, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
richiamato per la richiesta di rimessione del ricorso alla sezione competente per la trattazione, richiesta non accolta poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato
elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen.
utilizzato come parametro per giustificare il diniego della pena sostitutiva, valorizzando personalità dell'imputato e precedenti penali
anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
le modifiche non incidono sul principio per cui la valutazione dei presupposti per le sanzioni sostitutive resta un apprezzamento di fatto, censurabile solo per motivazione manifestamente illogica
Massime di principio
- In materia di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione del diniego sia non manifestamente illogica e congruamente argomentata.
- Il giudice può negare la pena sostitutiva valorizzando, tra gli elementi ostativi, la personalità dell'imputato e le pregresse condanne, purché tali dati siano coerentemente inseriti nel giudizio ex art. 133 c.p.
- Non vi è contraddizione logica tra l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale e il diniego della sua sostituzione, se il giudice spiega che la scelta sostitutiva è preclusa da specifici elementi negativi.
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