Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto la sua partecipazione concorsuale alla realizzazione del reato di rapina. Con l'unico motivo ha formalmente dedotto vizi di motivazione, ma in realtà ha contestato la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura delle emergenze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti. Con i motivi aggiunti, depositati successivamente, ha ribadito le censure già svolte e ha introdotto per la prima volta anche il vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima entità ex art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero la motivazione della sentenza impugnata, ma si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nuova relativa all'attenuante del contributo di minima entità, perché proposta solo con i motivi aggiunti e autonoma rispetto ai motivi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo se attacca effettivamente la motivazione del provvedimento impugnato e non la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La circostanza attenuante del contributo di minima entità è stata evocata per la prima volta nei motivi aggiunti ed è stata ritenuta inammissibile perché nuova e autonoma rispetto ai motivi originari.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità della Corte di cassazione riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione; è quindi inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Per essere ammissibile, una censura di vizio di motivazione deve individuare specificamente un vizio logico o giuridicamente rilevante della motivazione della sentenza impugnata, senza trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Le doglianze nuove, proposte per la prima volta con motivi aggiunti e autonome rispetto ai motivi originari, sono inammissibili in sede di legittimità.
- La contestazione del contributo concorsuale alla realizzazione del reato, se risolta in una critica alla ponderazione delle prove e non alla coerenza logica della motivazione, esula dal perimetro del sindacato di cassazione.
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