Cassazione Penale, Sentenza n. 33766/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria: la Corte d'appello aveva limitato la sorveglianza speciale alla sola pericolosità qualificata ex art. 4, lett. a) d.lgs. 159/2011 e ridotto la durata a 4 anni, confermando la confisca di immobili ritenuti fittiziamente intestati al coniuge. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011), contestava l'assenza di nuovi elementi di pericolosità (cita l'assoluzione nel procedimento penale 'Gerry'), eccepiva errori nella valutazione della sproporzione reddituale e deduceva bis in idem rispetto a procedimento ex art. 240-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo di argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla misura personale (confermando che la pericolosità è stata accertata fino al 28/07/2015 e che gli elementi di persistenza dell'affiliazione erano adeguatamente motivati) e quelle sulla misura reale (contestazioni di metodo valutativo ritenute censura di motivazione e valutazioni in fatto non sindacabili in cassazione). Ha escluso il bis in idem perché i periodi esaminati nei due procedimenti non erano coincidenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 1 e art. 4, lett. a)
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata applicata con riferimento alla pericolosità qualificata; la valutazione dell'attualità della pericolosità richiede elementi fattuali concreti e aggiornati
Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o infondato
Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 2013
sent. Corte Cost. n. 291/2013
Stabilisce principi sulla verifica dell'attualità della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura già applicata; non impedisce l'applicazione della misura quando sussistono i presupposti al momento della decisione
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Principio secondo cui per indiziati di associazione mafiosa la presunzione semplice della stabilità del vincolo associativo può essere utilizzata solo se supportata da elementi sintomatici di partecipazione e verificata nei singoli casi
Rilevante nella valutazione del possibile bis in idem tra accertamenti patrimoniali ed esecuzioni penali; la diversa estensione temporale degli accertamenti può escludere l'identità dell'accertamento
Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014 (Garone)
Giurisprudenza che ammette la novità di fatti patrimoniali rispetto a decisioni precedenti, giustificando interventi ablativi anche se contrastanti con pronunce passate
Testo unico stupefacenti, artt. 73 e 74 (procedimento 'Gerry')
artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti
Richiamati nel ricorso per fatti penali; l'assoluzione nel relativo processo è considerata ma, secondo la Corte, non sufficiente a dimostrare l'assenza di elementi di pericolosità valutati nel procedimento di prevenzione
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione deve esporre censure precise e non limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di merito; le doglianze generiche sono inammissibili
- Per la sorveglianza speciale collegata a ipotesi mafiose la sussistenza e l'attualità della pericolosità devono emergere da elementi concreti e aggiornati; la semplice detenzione o un'assoluzione in un procedimento penale non cancellano automaticamente le valutazioni di pericolosità effettuate nei procedimenti di prevenzione
- Le censure che investono valutazioni di fatto e la motivazione sui punti di prova (es. ricostruzione reddituale e patrimoniale) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non vengono indicate vizi di diritto specifici
- Il bis in idem richiede identità dell'accertamento e del periodo considerato: procedimenti che coprono periodi diversi possono coesistere senza violare il divieto di doppia valutazione
- In tema di misure reali, la ricostruzione completa della sproporzione tra redditi e patrimonio può giustificare confische anche se precedenti pronunce avevano esiti diversi, quando emergano nuovi fatti patrimoniali
- Chi propone ricorso contro provvedimenti di prevenzione dovrebbe documentare in modo puntuale novità di fatto o errori giuridici specifici per evitare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →