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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33766/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria: la Corte d'appello aveva limitato la sorveglianza speciale alla sola pericolosità qualificata ex art. 4, lett. a) d.lgs. 159/2011 e ridotto la durata a 4 anni, confermando la confisca di immobili ritenuti fittiziamente intestati al coniuge. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011), contestava l'assenza di nuovi elementi di pericolosità (cita l'assoluzione nel procedimento penale 'Gerry'), eccepiva errori nella valutazione della sproporzione reddituale e deduceva bis in idem rispetto a procedimento ex art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo di argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla misura personale (confermando che la pericolosità è stata accertata fino al 28/07/2015 e che gli elementi di persistenza dell'affiliazione erano adeguatamente motivati) e quelle sulla misura reale (contestazioni di metodo valutativo ritenute censura di motivazione e valutazioni in fatto non sindacabili in cassazione). Ha escluso il bis in idem perché i periodi esaminati nei due procedimenti non erano coincidenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 1 e art. 4, lett. a)

    La misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata applicata con riferimento alla pericolosità qualificata; la valutazione dell'attualità della pericolosità richiede elementi fattuali concreti e aggiornati

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o infondato

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 2013

    sent. Corte Cost. n. 291/2013

    Stabilisce principi sulla verifica dell'attualità della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura già applicata; non impedisce l'applicazione della misura quando sussistono i presupposti al momento della decisione

  • Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)

    Principio secondo cui per indiziati di associazione mafiosa la presunzione semplice della stabilità del vincolo associativo può essere utilizzata solo se supportata da elementi sintomatici di partecipazione e verificata nei singoli casi

  • Art. 240-bis cod. pen.

    Rilevante nella valutazione del possibile bis in idem tra accertamenti patrimoniali ed esecuzioni penali; la diversa estensione temporale degli accertamenti può escludere l'identità dell'accertamento

  • Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014 (Garone)

    Giurisprudenza che ammette la novità di fatti patrimoniali rispetto a decisioni precedenti, giustificando interventi ablativi anche se contrastanti con pronunce passate

  • Testo unico stupefacenti, artt. 73 e 74 (procedimento 'Gerry')

    artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti

    Richiamati nel ricorso per fatti penali; l'assoluzione nel relativo processo è considerata ma, secondo la Corte, non sufficiente a dimostrare l'assenza di elementi di pericolosità valutati nel procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione deve esporre censure precise e non limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di merito; le doglianze generiche sono inammissibili
  • Per la sorveglianza speciale collegata a ipotesi mafiose la sussistenza e l'attualità della pericolosità devono emergere da elementi concreti e aggiornati; la semplice detenzione o un'assoluzione in un procedimento penale non cancellano automaticamente le valutazioni di pericolosità effettuate nei procedimenti di prevenzione
  • Le censure che investono valutazioni di fatto e la motivazione sui punti di prova (es. ricostruzione reddituale e patrimoniale) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non vengono indicate vizi di diritto specifici
  • Il bis in idem richiede identità dell'accertamento e del periodo considerato: procedimenti che coprono periodi diversi possono coesistere senza violare il divieto di doppia valutazione
  • In tema di misure reali, la ricostruzione completa della sproporzione tra redditi e patrimonio può giustificare confische anche se precedenti pronunce avevano esiti diversi, quando emergano nuovi fatti patrimoniali
  • Chi propone ricorso contro provvedimenti di prevenzione dovrebbe documentare in modo puntuale novità di fatto o errori giuridici specifici per evitare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese

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