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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33997/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Quattro eredi di una contribuente deceduta hanno impugnato un'intimazione di pagamento relativa a tributi erariali e locali, emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune, deducendo vizi propri dell'atto di intimazione e vizi di notifica degli atti prodromici, oltre a profili di prescrizione collegati alla regolarità delle notifiche. Nei gradi di merito il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile perché notificato via PEC al solo Comune e non anche alla concessionaria, ritenuta dal giudice di appello l'unico soggetto legittimato a contraddire sui vizi dedotti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato la violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che l'inammissibilità era stata erroneamente confermata nonostante, a loro dire, non vi fosse litisconsorzio necessario con la concessionaria e che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'omessa notifica del ricorso originario alla concessionaria non potesse determinare l'inammissibilità dell'impugnazione né impedire la prosecuzione del giudizio nei confronti del Comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente che impugni un atto della riscossione per vizi propri dell'atto o per invalidità/mancata notificazione degli atti presupposti può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente/concessionario della riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due soggetti.
  • Se la controversia non investe solo la regolarità formale degli atti esecutivi ma anche il merito della pretesa, il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito; tale onere ha natura di litis denuntiatio e la sua omissione non comporta inammissibilità del ricorso né obbliga il giudice a ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • L'impugnazione di un'intimazione di pagamento segue, quanto alla legittimazione passiva e al contraddittorio, i principi elaborati per l'avviso di mora e per gli atti della riscossione: l'eventuale difetto di legittimazione o la mancata evocazione di un soggetto non determina automaticamente un vizio radicale del ricorso, ma pone semmai una questione di corretta individuazione del contraddittore.
  • La mancata notificazione del ricorso introduttivo al concessionario della riscossione non rende inammissibile l'azione se il ricorso è comunque stato proposto nei confronti dell'ente impositore e la controversia non richiede un litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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