Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, nel quale la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha liquidato in favore della parte privata l'indennizzo dovuto per la non ragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione e ha regolato le spese di più fasi processuali. Il ricorrente per cassazione contesta esclusivamente la liquidazione delle spese di lite: lamenta che la Corte di rinvio abbia riconosciuto compensi inferiori ai minimi tabellari per il giudizio di opposizione, per il precedente giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, e soprattutto che abbia escluso la fase istruttoria/trattazione assumendo che non fosse stata svolta. Sostiene inoltre che i valori minimi dei parametri professionali sarebbero inderogabili e che la liquidazione effettuata sarebbe simbolica e lesiva del decoro professionale. Il Ministero si costituisce e resiste al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassa il decreto impugnato solo quanto alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ridetermina i compensi dovuti per il giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio nella misura di euro 1.895,40 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, e il compenso per il precedente giudizio di cassazione in euro 1.034,75, oltre accessori. Vengono altresì liquidate le spese del giudizio di legittimità in euro 1.346,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte esclude invece la condanna della pubblica amministrazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in memoria.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter
richiamata come base del precedente giudizio di opposizione in materia di equa riparazione
richiamato nei motivi come norma sulla liquidazione del valore della causa
richiamato nei motivi in tema di determinazione del valore della causa
richiamato nei motivi e nel regolamento delle spese a carico della parte soccombente
richiamato quale parametro sul compenso professionale adeguato al decoro della professione
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1
richiamata nei motivi sulla liquidazione giudiziale dei compensi professionali
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
richiamata nei motivi sui parametri professionali
la Corte applica i parametri del d.m. 55/2014 e afferma che, nella liquidazione delle spese, il compenso non può scendere sotto il minimo tabellare; precisa inoltre che la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, artt. 6 e 7, comma 1
indicato come applicabile ratione temporis
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
invocato dal ricorrente in memoria per la condanna della P.A. al risarcimento del danno, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può determinare il compenso del difensore al di sotto del minimo previsto dalla tabella applicabile ratione temporis, quando liquida le spese a carico della parte soccombente.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria: non è quindi consentito escludere il relativo compenso solo perché l’attività istruttoria non si sia concretamente svolta, se la fase processuale è stata comunque potenzialmente rilevante nel giudizio.
- Nel giudizio di equa riparazione, il valore della causa va riferito all’intero ammontare dell’equo indennizzo oggetto della controversia, anche nel successivo giudizio di rinvio, e non soltanto al quantum ulteriormente contestato o liquidato in quella fase.
- Se la causa è semplice e seriale, il giudice può attestarsi sui minimi tabellari, ma deve comunque rispettare tali minimi e applicare correttamente la struttura delle fasi previste dai parametri forensi.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rideterminando direttamente le spese dovute.
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