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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, nel quale la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha liquidato in favore della parte privata l'indennizzo dovuto per la non ragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione e ha regolato le spese di più fasi processuali. Il ricorrente per cassazione contesta esclusivamente la liquidazione delle spese di lite: lamenta che la Corte di rinvio abbia riconosciuto compensi inferiori ai minimi tabellari per il giudizio di opposizione, per il precedente giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, e soprattutto che abbia escluso la fase istruttoria/trattazione assumendo che non fosse stata svolta. Sostiene inoltre che i valori minimi dei parametri professionali sarebbero inderogabili e che la liquidazione effettuata sarebbe simbolica e lesiva del decoro professionale. Il Ministero si costituisce e resiste al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassa il decreto impugnato solo quanto alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ridetermina i compensi dovuti per il giudizio di opposizione e per il giudizio di rinvio nella misura di euro 1.895,40 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, e il compenso per il precedente giudizio di cassazione in euro 1.034,75, oltre accessori. Vengono altresì liquidate le spese del giudizio di legittimità in euro 1.346,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte esclude invece la condanna della pubblica amministrazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in memoria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può determinare il compenso del difensore al di sotto del minimo previsto dalla tabella applicabile ratione temporis, quando liquida le spese a carico della parte soccombente.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria: non è quindi consentito escludere il relativo compenso solo perché l’attività istruttoria non si sia concretamente svolta, se la fase processuale è stata comunque potenzialmente rilevante nel giudizio.
  • Nel giudizio di equa riparazione, il valore della causa va riferito all’intero ammontare dell’equo indennizzo oggetto della controversia, anche nel successivo giudizio di rinvio, e non soltanto al quantum ulteriormente contestato o liquidato in quella fase.
  • Se la causa è semplice e seriale, il giudice può attestarsi sui minimi tabellari, ma deve comunque rispettare tali minimi e applicare correttamente la struttura delle fasi previste dai parametri forensi.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rideterminando direttamente le spese dovute.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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