Cassazione Civile, Ordinanza n. 07646/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la CTR Lazio, in sede di rinvio dopo precedente intervento della Cassazione, aveva liquidato in suo favore i compensi dovuti per tre distinti gradi di giudizio: il giudizio di ottemperanza ex art. 69 d.lgs. 546/1992, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio. Il ricorrente deduceva due motivi. Con il primo denunciava violazione degli artt. 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c. e 4 d.m. 55/2014, sostenendo che il giudice avesse disatteso la nota spese e si fosse discostato in modo non motivato dai valori medi dei parametri forensi. Con il secondo lamentava violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, delle tabelle allegate e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR liquidato i compensi in modo omnicomprensivo senza distinguere le fasi del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di liquidazione delle spese dopo i d.m. 55/2014 e 37/2018, il giudice non è vincolato ai valori medi ma deve rispettare minimo e massimo tabellari; soltanto gli scostamenti ulteriori richiedono specifica motivazione. Ha inoltre ribadito che la parte che impugna la liquidazione per violazione dei minimi tariffari non deve necessariamente indicare analiticamente le singole voci quando i minimi risultano chiaramente violati senza giustificazione. Nel caso concreto, poiché gli importi liquidati erano comunque superiori ai minimi tariffari calcolati per i rispettivi scaglioni, la censura è stata respinta. La Corte ha rigettato il ricorso e, in assenza di difese della parte intimata, non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro in tema di condanna e liquidazione delle spese processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della doglianza sulla liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
La Corte afferma che il giudice deve collocare la liquidazione tra i minimi e i massimi tabellari; gli ulteriori scostamenti richiedono specifica motivazione.
tabelle 1-2 dei parametri allegati al d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Sono il riferimento per la determinazione dei compensi; il giudice può diminuire o aumentare nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disciplina delle spese nel processo tributario.
La Corte ribadisce che, salvo il rispetto di minimi e massimi, la quantificazione concreta dei compensi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato insieme al d.m. 55/2014 come applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali regolati dai parametri forensi, il giudice non è tenuto a collocarsi sui valori medi, ma deve rispettare l'intervallo tra minimo e massimo previsto dalle tabelle.
- Lo scostamento dai valori medi non richiede di per sé una motivazione specifica; la motivazione diventa necessaria quando il giudice si discosti oltre i limiti di oscillazione consentiti o applichi aumenti/diminuzioni ulteriori.
- La contestazione della liquidazione delle spese per asserita violazione dei minimi tariffari non richiede necessariamente una puntuale elencazione analitica di tutte le voci quando l'inosservanza dei minimi emerga in modo chiaro e ingiustificato.
- Nel processo tributario, anche nella fase di ottemperanza e in sede di rinvio, la liquidazione delle spese professionali va verificata confrontando l'importo riconosciuto con il relativo scaglione tariffario e con i minimi inderogabili applicabili ratione temporis.
- Se la liquidazione del giudice resta superiore ai minimi tariffari applicabili, la censura di violazione dei parametri tende a essere infondata, salvo specifiche ragioni di illegittimità ulteriori.
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