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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5826/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione e la erronea interpretazione dell'art. 168 cod. pen.: il Tribunale di Tivoli aveva rifiutato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena perché la nuova condanna (per un delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990) non sarebbe stata "della stessa indole" del reato per il quale era stato concesso il beneficio. Il Procuratore ha sostenuto che l'identità di indole è richiesta solo per le contravvenzioni e non per i delitti, per cui la nuova condanna per delitto costituisce sempre causa di revoca ai sensi dell'art. 168, n. 1, cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il Tribunale aveva dato un'errata interpretazione dell'art. 168 cod. pen., estendendo ai delitti la limitazione dell'"identità di indole" prevista solo per le contravvenzioni. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza alla luce del principio affermato (ossia che qualsiasi successivo delitto comporta la revoca).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    L'art. 168, n. 1, cod. pen. consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario commetta un nuovo reato; l'identità dell'indole del reato opera solo rispetto alle contravvenzioni (devono essere "della stessa indole"), mentre per i delitti la revoca si verifica indipendentemente dall'indole del nuovo reato.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: qui richiamata quale titolo della condanna successiva riportata dall'imputato, che ha rilevanza ai fini della revoca del beneficio ex art. 168.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Procuratore ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge (erronea interpretazione dell'art. 168 cod. pen.).

  • Corte cost. n. 183 del 2013

    Richiamata in riferimento alla necessità di rinnovare il giudizio davanti a diversa persona fisica quando la decisione viene annullata e rinviata.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, n. 1, cod. pen.), qualsiasi successiva condanna per delitto costituisce causa di revoca, indipendentemente dall'indole del delitto.
  • L'obbligo di accertare l'"identità di indole" tra reati si applica soltanto alle contravvenzioni; se la nuova fattispecie è contravvenzionale, va verificata l'identità di indole per stabilire la revoca.
  • Se il giudice dell'esecuzione interpreta l'art. 168 estendendo la limitazione prevista per le contravvenzioni anche ai delitti, la decisione è viziata e può essere annullata in cassazione.
  • In caso di annullamento, il rinvio per nuovo esame deve avvenire a diversa composizione del tribunale secondo il principio di cui alla giurisprudenza costituzionale.
  • La pubblica accusa può proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che non dispone la revoca quando ritenga che sia intervenuta una causa di revoca automatica (es. nuova condanna per delitto).

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