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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano avverso la sentenza d'appello del 04/03/2024 che aveva confermato la responsabilità per detenzione e porto di arma comune da sparo (capo a) e per danneggiamento con esplosione di arma da fuoco (capo b), assolvendo invece dal reato di minaccia con arma (capo c). Il ricorso di Giuseppe contestava: 1) l'eccessivo aumento delle pene operato nel computo della continuazione e l'applicazione (a suo dire errata) della disciplina prevista dall'art. 81 c.p. in relazione alla recidiva; 2) la mancata valutazione favorevole della sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) ai sensi della normativa sulle sanzioni sostitutive. Il ricorso di Daniele contestava la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denunciando motivazione apparente e chiedendo in sostanza una rivalutazione in punto di responsabilità e misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giuseppe (ritenuto infondato) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Daniele. Sono state confermate in linea di massima le valutazioni di merito: responsabilità per i reati di detenzione/porto di arma e per danneggiamento con esplosione; esclusione del reato di minaccia. La Corte ha ritenuto lecita la commisurazione degli aumenti di pena da parte del giudice di merito, nonostante la censura sull'applicazione dell'art. 81 c.p., avendo i giudici motivato la scelta della pena-base e degli aumenti in rapporto alla gravità e alla pericolosità sociale degli imputati; ha inoltre ritenuto che il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare risulti dalla complessiva motivazione (pericolosità, recidiva, evasione/permesso premio e comportamento reiterato). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; il ricorso di Daniele è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e ad ulteriori oneri indicati nel dispositivo della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • legge n. 895/1967 (norme sulle armi: artt. 2, 4, 7)

    Norme utilizzate per inquadrare i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo. L'art. 7 è richiamato per la riduzione operata sulla pena base.

  • art. 81 cod. pen. (comma 4)

    "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, l'aumento della quantità di pena non puo essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"

    La Corte ha esaminato la doglianza sull'obbligo di aumento minimo di un terzo ma ha ritenuto che qui la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, non fosse applicabile per Giuseppe (pena precedente estinta per affidamento in prova); comunque il giudice di merito ha motivato congruamente gli aumenti anche senza ancorarsi obbligatoriamente al minimo del terzo.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Distinzione tra ipotesi di recidiva applicabile: la Corte ha rilevato che per Giuseppe non poteva operare la recidiva 'reiterata' ex comma 4 in virtù dell'estinzione della precedente pena per affidamento in prova, mentre è stata comunque riconosciuta una recidiva ai sensi del comma 2, valutata dal giudice di merito come indice di aumentata pericolosita sociale.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma di riferimento per il delitto di danneggiamento (con l'aggravante dell'esplosione d'arma da fuoco) contestato al capo b).

  • art. 610 cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato di minaccia con arma (capo c), ma gli imputati sono stati assolti da questo capo in Corte d'appello.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena nel giudizio abbreviato (riduzione di un terzo) applicata alla pena finale.

  • artt. 545bis cod. proc. pen., artt. 53, 56 e 58 legge n. 689/1981

    Normativa relativa alle sanzioni sostitutive e alla detenzione domiciliare: la Corte ha ritenuto che, pur non essendo stata sviluppata una disamina analitica punto per punto, il rigetto della richiesta risultava comunque dalla valutazione complessiva della pericolosita sociale e delle circostanze personali dell'imputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata nella doglianza di vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, la Corte ha valutato e respinto le censure sulla motivazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena e sui criteri di commisurazione: la Corte ha richiamato la necessit  che il giudice motivi non solo la pena-base ma, quando rilevante, anche gli aumenti per reati satelliti in modo da consentire il controllo della proporzione e del rispetto dei limiti legali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede elementi positivi concreti e non puo fondarsi su mere affermazioni generiche; i giudici di merito hanno documentato elementi contrari tali da escluderne l'applicazione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità richiede che il giudice di merito motivi la scelta della pena-base e, quando gli aumenti per reati satellite sono significativi, motivi anche la loro entità in relazione alla pena edittale dei reati satellite e alla pena-base, così da consentire un controllo effettivo del percorso.
  • L'aumento minimo previsto dall'art. 81 c.p. (un terzo) opera quando si applica la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4: se la precedente pena e estinta o non ricorre quella fattispecie, il giudice non è vincolato al terzo ma deve comunque motivare gli aumenti svolti.
  • La recidiva va accertata con riferimento alla efficacia della precedente condanna: pene estinte per affidamento in prova non giustificano l'applicazione della recidiva reiterata.
  • La richiesta di sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) può essere ritenuta implicitamente respinta quando la motivazione complessiva della sentenza mostra in modo chiaro l'insussistenza dei presupposti (es. pericolosità sociale, recidiva, condotte successive come evasione).
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito quando le censure mirano in realtà a una rivalutazione delle prove o a convincere della diversa valutazione della responsabilità o della pericolosità: tali censure sono spesso inammissibili o infondate se i motivi di appello sono stati correttamente motivati.

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