Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28/11/2019 (divenuta definitiva il 29/09/2022) che aveva condannato Vincenzo Talarico a sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, c.p., commesso il 30/04/2016 in danno di due nipoti e della loro madre. L'istanza di revisione era fondata sulla testimonianza mai assunta di Raffaele Talarico (fratello del ricorrente), ritenuta dal ricorrente idonea a scardinare le prove che avevano portato alla condanna (in particolare a sostenere la tesi della reazione difensiva e a mettere in dubbio la versione del teste oculare Cera Luca). La Corte d'appello di Brescia aveva dichiarato l'istanza inammissibile per mancata novità/decisività; la Corte di Cassazione (sent. n. 7882/2024) annullò tale ordinanza e rinviò alla Corte d'appello di Venezia per valutare la prova nuova. La Corte di Venezia, instaurato il giudizio rescissorio, dichiarò nuovamente l'inammissibilità in via preliminare ai sensi dell'art. 636 c.p.p., ritenendo la testimonianza non decisiva perché il teste non avrebbe assistito alla fase centrale (estrazione e brandeggio del cacciavite) e per la tardività e dubbia credibilità della dichiarazione. Il ricorrente propose ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: ha confermato che il giudice di rinvio può compiere una valutazione preliminare (anche cartolare) sull'ammissibilità e sulla decisività della prova nuova purché adeguatamente motivata; ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia svolto una valutazione complessiva e motivata della prova nuova confrontandola con le prove già acquisite (in particolare con la testimonianza del terzo oculare Cera Luca) e abbia legittimamente ritenuto la prova insufficiente a ribaltare la condanna; ha altresì sottolineato elementi ostativi alla credibilità del teste proposto (tempi della dichiarazione, mancata indicazione del teste nel processo di cognizione, ecc.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; eventuale riferimento motivazionale a un pagamento alla Cassa delle Ammende è stato considerato un refuso non inserito nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (menzionata nella sentenza come titolo di reato per il quale il ricorrente era stato condannato).
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
per "prove nuove" debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice
La nozione di "prove nuove" ai fini della revisione include anche prove precedentemente non assunte o non valutate; il giudice di rinvio deve pertanto valutare la rilevanza di tali prove nel giudizio rescissorio.
art. 631 cod. proc. pen.
Richiede che la prova nuova abbia carattere di decisività, ossia la concreta attitudine a rimuovere gli effetti della cosa giudicata; la Corte ha valutato l'insussistenza di tale requisito nel caso concreto.
art. 636 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza anche dopo l'instaurazione del giudizio di revisione; la Corte di Venezia ha utilizzato questa previsione per decidere preliminarmente senza assumere la prova.
art. 637 cod. proc. pen.
Regola le fasi del giudizio rescissorio; la Corte può valutare congiuntamente ammissibilità e merito anche in sede di udienza dibattimentale.
art. 634 cod. proc. pen.
Prevede l'ordinanza di inammissibilità; la giurisprudenza ammette anche la dichiarazione di inammissibilità con sentenza in sede rescissoria.
art. 558 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità della richiesta; la Corte ha confermato la condanna alle spese del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alla possibile condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che l'accenno in motivazione fosse un refuso, non essendovi inserita nel dispositivo alcuna condanna alla Cassa delle Ammende.
art. 209 e 213 cod. proc. pen. (richiamati per analogia)
Richiamati nel contesto delle decisioni di Cassazione relative a inammissibilità; servono a spiegare la ratio della condanna alle spese in sede decisionale in camera di consiglio.
Massime di principio
- La "prova nuova" ai fini della revisione può essere anche una prova preesistente ma non acquisita o non valutata nel giudizio di cognizione; non è necessariamente solo una prova sopravvenuta.
- Il giudice di rinvio può effettuare un esame preliminare (anche cartolare) sull'ammissibilità e sulla decisività della prova nuova e dichiarare l'inammissibilità senza assumere la prova, purché questa valutazione sia adeguatamente motivata e non anticipi indebitamente il giudizio di merito.
- La valutazione della decisività richiede una comparazione unitaria e globale tra le prove nuove e quelle già acquisite; non basta confrontare le singole dichiarazioni isolatamente.
- La tardività nella formazione della dichiarazione testimoniali (dichiarare anni dopo il fatto) e la mancata indicazione del teste nel processo di cognizione possono incidere negativamente sulla credibilità e sul valore decisivo della prova nuova.
- Non è possibile rimettere in discussione, in sede di revisione, la valutazione di attendibilità di testimoni o persone offese già positivamente vagliati nel giudizio di cognizione, salvo che emerga nuova prova esterna che contesti la reale esistenza del fatto storico o indichi rilevanti profili di falsità.
- In caso di inammissibilità della richiesta di revisione è prevista la condanna alle spese processuali; la condanna alla Cassa delle Ammende è eventuale e discrezionale e deve essere espressa nel dispositivo se viene applicata.
- Le censure sul piano motivazionale hanno successo solo se si dimostra che la valutazione preliminare del giudice è contraddittoria, sommaria o non rispondente alla necessità di un minimo di delibazione degli elementi posti a base della richiesta di revisione.
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