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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Del Fabro impugnava l'ordinanza dell'18/09/2024 con cui il giudice dell'esecuzione di Trieste aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con la sentenza del 24/09/2019) e aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 24/09/2019 e quelli di altra sentenza del 12/07/2023. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 117 Cost., 11 Cost. e 48 CDFUE per avere il provvedimento dato rilievo a fatti dichiarati estinti per prescrizione; (2) vizio di motivazione per presunta illogicità nella valutazione circa la riconducibilità dei reati a un unico disegno criminoso; (3) violazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva essere precluso nel riesaminare la sussistenza del vincolo della continuazione in presenza di errori percettivi del giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, che assorbe gli altri, perché il giudicato sulla esclusione della continuazione formatosi in sede di cognizione ha effetto preclusivo: il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione quando essa è già stata esclusa con giudicato. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha allegato fatti specifici idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso e ha confermato che, anche tenendo conto dei profili temporali, vi erano contestazioni non prescritte rilevanti ai fini della decisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.

    Utilizzato dal giudice dell'esecuzione come presupposto per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena: sussistono i presupposti per la revoca in presenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 671 c.p.p. come norma che attribuisce efficacia preclusiva al giudicato formato in sede di cognizione sulla esclusione della continuazione: il giudice dell'esecuzione non può riesaminare e riformare tale questione quando è già stata decisa con giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e per la somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile.

  • artt. 117 Cost., 11 Cost., 48 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    Richiamati dal ricorrente per censurare il comportamento del giudice dell'esecuzione (soprattutto sul punto dei fatti dichiarati prescritti); la Corte di legittimità non ha accolto tali censure ritenendo che non fosse possibile rimettere in discussione il giudicato formatosi in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in sede di cognizione su questioni di fatto e diritto (per esempio l'esclusione del vincolo della continuazione) ha efficacia preclusiva in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione non può riconoscere ciò che è stato definitivamente escluso.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario allegare e provare fatti specifici e circostanze che dimostrino l'unicità del disegno criminoso; mere censure generiche o contestazioni di errori percettivi non sono sufficienti in sede esecutiva se il tema è già giudicato.
  • Se parte delle condotte sono dichiarate prescritte, il giudice dell'esecuzione non può fondare la revoca esclusivamente su fatti estinti per prescrizione; tuttavia può rilevare e valutare le contestazioni non prescritte che siano rilevanti ai fini dell'esecuzione.
  • Chi intende contestare la valutazione sulla continuazione deve sollevare il tema nella fase di cognizione o impugnare le decisioni di cognizione con i mezzi idonei: in assenza di ciò, la possibilità di rimettere la questione in sede di esecuzione è fortemente limitata.
  • Dal punto di vista difensivo, per prevenire il rischio di revoca della sospensione condizionale occorre documentare tempestivamente la mancanza dei presupposti di revoca e, se si mira al riconoscimento della continuazione, far valere e provare la tesi del disegno criminoso già nel giudizio di cognizione.

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