Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scarpato chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute: patologia cronica della epidermide che richiede approfondimenti diagnostici esterni e terapie idonee, inoltre scompensi dell'umore e precedenti rapporti disciplinari. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile la misura alternativa ritenendo adeguabile il trattamento in carcere, ma ha contestualmente delegato alla Direzione Sanitaria verifiche urgenti circa la praticabilità delle cure e, se necessario, il trasferimento o l'attivazione di presidi esterni. Il ricorso in Cassazione ha denunciato vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione, chiedendo che il giudice valuti concretamente l'idoneità delle cure e non la delegasse alla autorità penitenziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non possa limitarsi a respingere l'istanza delegando alla Direzione Sanitaria la verifica dell'adeguatezza delle cure. Richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza Libri c. Italia della Corte EDU, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza, affinché valuti concretamente la qualità e la fattibilità delle cure e indichi, se necessario, le strutture o i provvedimenti adeguati.
Norme richiamate
Articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
divieto di trattamenti inumani o degradanti
La Corte ha richiamato l'art. 3 CEDU per affermare che la qualità delle cure fornite in carcere va verificata concretamente: l'omissione di valutare l'adeguatezza delle terapie può integrare trattamento contrario all'art. 3.
Libri c. Italia, Corte EDU, sentenza 11.01.2024
decisione citata nel testo
La sentenza rafforza il principio che occorre valutare concretamente la qualità delle cure in carcere; la Corte nazionale deve accertare la fattibilità delle terapie e non limitarsi a valutazioni astratte.
Cass. Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478
riferimento giurisprudenziale citato
Giurisprudenza della Cassazione secondo cui il Tribunale di Sorveglianza che rigetta l'istanza per differimento debba confrontarsi con l'effettiva adeguatezza delle terapie in atto e non delegare tale verifica all'autorità penitenziaria.
Cass. Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894
riferimento giurisprudenziale citato
Ulteriore precedenza che impone al giudice di sorveglianza di indicare con precisione le strutture e di monitorare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri ritenuti necessari.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza, quando decide sul differimento per motivi di salute, deve valutare concretamente l'adeguatezza delle cure offerte in carcere e non può limitarsi a considerazioni generiche o delegare la verifica alla Direzione Sanitaria dell'istituto.
- Se il giudice ritiene che le cure possano essere praticate in altro ambito o struttura, deve indicare con precisione la struttura alternativa e verificare la fattibilità concreta del ricovero o del trattamento.
- La mancanza di una valutazione concreta e documentata sulle terapie può integrare il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU (trattamenti inumani o degradanti) e portare all'annullamento del provvedimento con rinvio.
- Elementi come rapporti disciplinari o sbalzi d'umore non escludono automaticamente misure alternative: la decisione deve bilanciare la tutela della sicurezza con la necessità di cure appropriate e documentate.
- In presenza di elementi medici non acquisiti o di incertezze diagnostiche utili per la decisione, il giudice deve disporre accertamenti sanitari integrativi piuttosto che respingere l'istanza per delega.
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