Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione sulle istanze di revoca del sequestro preventivo relativo alle società Trinacria Metalli s.r.l. e Marino s.r.l.. Il Tribunale di Palermo, con precedenti ordinanze, aveva declinato la competenza al GIP; il GIP ha sollevato conflitto negativo sostenendo che l'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. non attribuisce al GIP la competenza a decidere sulla revoca della misura reale, ma riguarda solo gli aspetti gestionali e amministrativi dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte ha deciso il conflitto attribuendo la competenza al Tribunale di Palermo (giudice del dibattimento). Ha ritenuto che la decisione sulla revoca del sequestro preventivo spetti al giudice che procede quando è stato emesso il decreto instaurativo del giudizio e il fascicolo è stato trasmesso alla sua cancelleria; le disposizioni dell'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. non derogano a tale principio essendo concernenti la gestione dei beni. Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il proseguimento.
Norme richiamate
art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come disciplinante gli aspetti di gestione e amministrazione dei beni sotto sequestro, non come fonte di attribuzione della competenza a decidere sulla revoca della misura cautelare reale al GIP.
Cass. Sez. III, n. 2627 del 2.12.2022 (rv 284059)
Richiamata per il principio secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia stato emesso il decreto instaurativo del giudizio e il fascicolo sia stato trasmesso alla cancelleria del giudice che procede.
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla revoca del sequestro preventivo spetta al giudice che procede (giudice del dibattimento) quando è stato emesso il decreto instaurativo e il fascicolo è stato trasmesso alla cancelleria del medesimo.
- L'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. riguarda la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati e non trasferisce al GIP la competenza a decidere sulla revoca della misura reale.
- Se il giudice del dibattimento ha già declinato la competenza al GIP ma il GIP ritiene di non esserlo, può essere sollevato conflitto negativo; il conflitto sarà deciso attribuendo la competenza secondo i criteri sopra indicati.
- In casi analoghi è opportuno verificare lo stato processuale (emissione del decreto instaurativo, trasmissione del fascicolo) perché ciò determina quale giudice sia competente alla revoca.
- Distinguere sempre tra questioni di gestione/amministrazione dei beni sequestrati (attinenti all'art. 104‑bis) e decisioni sul merito della misura cautelare (revoca, mantenimento): competenze diverse seguono logiche diverse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5814/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →