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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo alla decisione sulle istanze di revoca del sequestro preventivo relativo alle società Trinacria Metalli s.r.l. e Marino s.r.l.. Il Tribunale di Palermo, con precedenti ordinanze, aveva declinato la competenza al GIP; il GIP ha sollevato conflitto negativo sostenendo che l'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. non attribuisce al GIP la competenza a decidere sulla revoca della misura reale, ma riguarda solo gli aspetti gestionali e amministrativi dei beni sequestrati.

La decisione

La Corte ha deciso il conflitto attribuendo la competenza al Tribunale di Palermo (giudice del dibattimento). Ha ritenuto che la decisione sulla revoca del sequestro preventivo spetti al giudice che procede quando è stato emesso il decreto instaurativo del giudizio e il fascicolo è stato trasmesso alla sua cancelleria; le disposizioni dell'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. non derogano a tale principio essendo concernenti la gestione dei beni. Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il proseguimento.

Norme richiamate

  • art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come disciplinante gli aspetti di gestione e amministrazione dei beni sotto sequestro, non come fonte di attribuzione della competenza a decidere sulla revoca della misura cautelare reale al GIP.

  • Cass. Sez. III, n. 2627 del 2.12.2022 (rv 284059)

    Richiamata per il principio secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia stato emesso il decreto instaurativo del giudizio e il fascicolo sia stato trasmesso alla cancelleria del giudice che procede.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla revoca del sequestro preventivo spetta al giudice che procede (giudice del dibattimento) quando è stato emesso il decreto instaurativo e il fascicolo è stato trasmesso alla cancelleria del medesimo.
  • L'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. riguarda la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati e non trasferisce al GIP la competenza a decidere sulla revoca della misura reale.
  • Se il giudice del dibattimento ha già declinato la competenza al GIP ma il GIP ritiene di non esserlo, può essere sollevato conflitto negativo; il conflitto sarà deciso attribuendo la competenza secondo i criteri sopra indicati.
  • In casi analoghi è opportuno verificare lo stato processuale (emissione del decreto instaurativo, trasmissione del fascicolo) perché ciò determina quale giudice sia competente alla revoca.
  • Distinguere sempre tra questioni di gestione/amministrazione dei beni sequestrati (attinenti all'art. 104‑bis) e decisioni sul merito della misura cautelare (revoca, mantenimento): competenze diverse seguono logiche diverse.

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