Cassazione Civile, Ordinanza n. 05790/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo e/o domanda monitoria per ottenere dal proprio cliente il pagamento dei compensi maturati per l'attività svolta in un precedente procedimento ex lege n. 89/2001, celebrato davanti alla Corte d'appello di Perugia. La Corte d'appello di Roma, investita della controversia in rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. e applicando l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, si era dichiarata incompetente per territorio in favore della Corte d'appello di Perugia, ritenendo che il foro speciale previsto per le controversie sugli onorari degli avvocati prevalesse e che non fosse rilevante il foro del consumatore. Il ricorrente ha quindi chiesto il regolamento di competenza sostenendo che il cliente fosse consumatore e che dovesse operare il foro inderogabile del consumatore, ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio del cliente; nel caso concreto il cliente risiedeva a Tivoli, nel distretto della Corte d'appello di Roma. Il resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza territoriale della Corte d'appello di Roma, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice nel termine di legge. La Corte ha ritenuto prevalente il foro del consumatore rispetto al foro speciale previsto per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il cliente dell'avvocato è consumatore anche nei rapporti professionali e che il foro ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 ha natura esclusiva e inderogabile. È stato altresì precisato che la regola vale anche quando il giudizio presupposto si sia svolto in unico grado e anche se tale grado si sia celebrato in un ufficio diverso, purché nel distretto competente alla residenza o domicilio del consumatore. Spese rimesse al merito.
Norme richiamate
richiamato come rito sommario di cognizione applicato dalla Corte d'appello nel provvedimento impugnato
prevede che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati siano trattate con rito sommario e davanti all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, ma tale foro è recessivo rispetto al foro del consumatore
richiamato come disposizione relativa alle controversie sugli onorari e diritti degli avvocati
richiamato con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo concernente onorari, diritti e spese degli avvocati
richiamato quale foro speciale utilizzabile dall'avvocato per il ricorso per ingiunzione
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
individua il foro speciale del consumatore, ritenuto esclusivo e prevalente su altri fori speciali
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005
consente di qualificare il cliente dell'avvocato come consumatore, indipendentemente dalla natura collaborativa o intuitu personae del rapporto
Massime di principio
- Nei rapporti tra avvocato e cliente, il cliente assume la qualità di consumatore ai sensi del codice del consumo, con conseguente applicazione del foro del consumatore alle controversie sul compenso e sulla responsabilità professionale.
- Il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 ha natura esclusiva e inderogabile e prevale sui fori speciali previsti per la liquidazione dei compensi dell'avvocato.
- La competenza territoriale va determinata in base alla residenza o al domicilio del consumatore anche quando la controversia sia collegata a un giudizio presupposto svoltosi in unico grado o davanti a un ufficio diverso, purché il giudice territorialmente competente appartenga al distretto in cui ricade tale residenza o domicilio.
- Il carattere fiduciario e collaborativo del rapporto professionale non esclude la qualifica di consumatore del cliente, se ricorrono i presupposti soggettivi del codice del consumo.
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