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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19751/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca contro il decreto che aveva escluso il suo credito. La banca rivendicava l’ammissione di un credito di euro 7.490.174,89 derivante da un finanziamento erogato a una società poi fallita e dal mancato pagamento del corrispettivo relativo all’esercizio di un’opzione di vendita di azioni. Il tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva ritenuto insussistenti sia la simulazione dei contratti sia la revocatoria dell’operazione. Il fallimento ricorre per cassazione con sei motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe deciso sulla simulazione assoluta non proposta e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla simulazione relativa; 2) motivazione apparente in relazione al rigetto della simulazione relativa; 3) falsa applicazione dell’art. 1414, comma 2, c.c., per avere il tribunale valorizzato l’effettiva esecuzione dei contratti senza considerare la possibile divergenza tra effetti apparenti ed effettivi; 4) falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per avere escluso la revocatoria ritenendo onerosa l’operazione e non gratuita; 5) motivazione apparente quanto all’esclusione del collegamento negoziale tra la transazione con un terzo e i successivi contratti; 6) falsa applicazione dell’art. 1321 c.c., per avere negato il collegamento negoziale per difetto di prova. La Corte osserva che il tribunale aveva escluso la simulazione perché i contratti erano stati realmente stipulati ed eseguiti, non risultava provato alcun diverso accordo dissimulato, la sproporzione del prezzo non era dimostrata e la tesi del collegamento fraudolento con l’originaria debitrice era priva di consistenza; inoltre aveva escluso la revocatoria per difetto di prova dei presupposti soggettivi e oggettivi e del collegamento negoziale.

La decisione

La Corte rigetta tutti i motivi. Rileva che il primo è in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di interesse e perché il tribunale aveva comunque esaminato e respinto la simulazione relativa; il secondo è infondato; il terzo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché il ricorrente non censura il decisivo accertamento di mancanza di prova del diverso accordo dissimulato; il quarto è inammissibile poiché sotto la veste della violazione di legge mira a un nuovo accertamento di fatto sulla natura onerosa o gratuita dell’atto; il quinto è manifestamente infondato e il sesto inammissibile per difetto di specificità, non indicando gli elementi trascurati dal giudice di merito. Il ricorso è quindi integralmente respinto; il fallimento è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che regola l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito la banca aveva impugnato l’esclusione del proprio credito

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione è esclusa perché il tribunale non ha pronunciato oltre la domanda e, comunque, il ricorrente difettava di interesse a dedurre l’ultrapetizione sulla simulazione assoluta

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione del tribunale fosse meramente tautologica o apparente

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    la simulazione relativa non può essere accolta in mancanza di prova di un diverso accordo dissimulato tra le parti

  • art. 2901, primo comma, c.c.

    la revocatoria è esclusa perché il ricorrente pretendeva un diverso accertamento di fatto sulla natura onerosa o gratuita dell’atto, non consentito in cassazione nei limiti dedotti

  • art. 1321 c.c.

    invocato per contestare il mancato riconoscimento del collegamento negoziale; la Corte evidenzia che il giudice di merito ha negato il collegamento per difetto di prova

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare falsa applicazione di legge; la Corte rileva che alcuni motivi mascherano in realtà richieste di nuovo esame del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre vizi processuali e motivazione apparente; la Corte ne esclude la fondatezza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che il sindacato sul merito fattuale è limitato nei rigorosi confini dell’omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma istitutiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di ultrapetizione richiede un concreto interesse della parte e non può essere fatta valere per contestare una decisione che abbia semplicemente respinto una questione non utilmente proposta.
  • La simulazione relativa non può essere ravvisata sulla sola base dell’esecuzione del contratto o della sua presunta antieconomicità: occorre la prova di un diverso accordo dissimulato tra le parti, idoneo a esprimere l’effettivo assetto di interessi voluto.
  • La semplice sproporzione economica dell’operazione, se non dimostrata nei suoi presupposti e nei suoi effetti, può al più integrare un indice di onerosità o di mala convenienza, ma non prova di per sé la simulazione o la frode alla legge.
  • La revocatoria ordinaria o fallimentare non può essere accolta se mancano prova e specifica allegazione dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; non è consentito in cassazione trasformare la censura in una richiesta di nuovo accertamento del fatto.
  • La denuncia di motivazione apparente non è sufficiente se la decisione di merito contiene una ratio decidendi intellegibile, ancorché sintetica, e il ricorrente non indica specificamente i fatti decisivi trascurati dal giudice.
  • Il collegamento negoziale tra più atti contrattuali deve essere allegato e provato con elementi concreti; la sua esclusione da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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