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Sentenza

Sentenza del 13/12/2021 n. 181 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 - IMU - Immobili concessi in leasing - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Mancata riconsegna del bene - Irrilevanza - Fondamento - Normativa in materia di TASI - Irrilevanza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IMU versata per il 2012 e contestava gli avvisi IMU per il 2012-2014 sostenendo che, nonostante la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento fosse intervenuta il 30.9.2010, la mancata riconsegna materiale degli immobili (avvenuta il 6.3.2014) avrebbe mantenuto la soggettività passiva in capo alla cessata locataria fino alla riconsegna. A supporto invocava l'ultrattività del contratto di leasing, le istruzioni ministeriali sul calcolo dell'IMU (D.M.), la normativa TASI e l'analogia con la detenzione ai fini tributari.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Commissione Tributaria Regionale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che ai fini IMU rileva il vincolo contrattuale: l'obbligazione tributaria dell'utilizzatore sorge con il contratto di leasing e cessa con la scadenza o con la risoluzione del contratto. Alla risoluzione del contratto la soggettività passiva torna al locatore anche se la consegna materiale non è ancora avvenuta. È stata esclusa l'equiparazione tra IMU e TASI e non è stata accolta la tesi di illegittimità costituzionale dell'art. 9 D.Lgs. 23/2011. La ricorrente è condannata alle spese processuali (€2.500 oltre accessori se dovuti).

Norme richiamate

  • Art. 9 D.Lgs. n. 23/2011

    Stabilisce che l'obbligazione IMU dell'utilizzatore in leasing si consolida in virtù del vincolo contrattuale; con la risoluzione del contratto la soggettività passiva cessa per l'utilizzatore e ritorna al proprietario/concedente.

  • Art. 1456 c.c.

    Richiamato per indicare il momento di cessazione del contratto con la risoluzione e per giustificare che gli effetti risolutivi sorgono dalla pronuncia risolutiva (o dal comportamento risolutorio) e non dalla concreta riconsegna materiale.

  • D.M. istruzioni per il calcolo/versamento IMU (es. D.M. 30.10.2013 / D.M. 30.12.2012 richiamato dalle parti)

    Le istruzioni ministeriali possono chiarire aspetti applicativi ma non possono modificare la regola di legge: esse non possono derogare alla soggettività fissata dall'art. 9 D.Lgs. 23/2011.

  • Art. 1, commi 669 e ss. e c. 672 L. n. 147/2013 (TASI)

    La TASI ha natura di tassa legata alla fruizione di servizi comunali dall'occupante; la soggettività passiva è collegata alla detenzione/occupazione dell'immobile a qualsiasi titolo, diversificandosi perciò dall'IMU.

  • Cass. sez. 6, ordinanza n. 21895 del 20.9.2017

    Giurisprudenza richiamata per l'applicazione al leasing della disciplina della vendita con riserva di proprietà; in caso di risoluzione l'utilizzatore perdente ha diritti e obblighi specifici (restituzione, eventuale compenso al concedente, risarcimento danni).

  • Cass. n. 29973 del 19.11.2019

    Decisione di legittimità richiamata quale principio secondo cui la soggettività passiva IMU si riespande in capo al locatore dal momento della risoluzione del contratto di leasing e non dal momento della riconsegna materiale.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, la soggettività passiva nel leasing deriva dal vincolo contrattuale: l'utilizzatore è soggetto passivo durante la vigenza del contratto; con la risoluzione il rapporto fiscale si interrompe anche se la riconsegna materiale non è immediata.
  • La risoluzione del contratto (art. 1456 c.c. e relative pronunce) segna il momento giuridico di cessazione degli effetti contrattuali; non occorre la riconsegna materiale perché la soggettività IMU torni al proprietario.
  • La TASI è distinta dall'IMU: essendo una tassa legata all'occupazione e ai servizi comunali, la responsabilità può rimanere in capo a chi materialmente occupa l'immobile; non si può automaticamente trasferire l'assetto TASI all'IMU.
  • Le istruzioni ministeriali (decreti) non possono modificare il perimetro soggettivo stabilito dalla legge: le norme primarie prevalgono sulle circolari/istruzioni.
  • In caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente/proprietario conserva diritti civili (restituzione, equo compenso, risarcimento danni) che non alterano la regola generale sull'imposizione IMU al momento della risoluzione.
  • Per domande di rimborso IMU è fondamentale provare la persistenza del rapporto contrattuale o, al contrario, la data certa di risoluzione: la documentazione contrattuale e gli atti di risoluzione sono determinanti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sono difficili da accogliere quando la legge distingue chiaramente tra capacità contributiva (imposte) e rapporti di proprietà/uso disciplinati dal contratto.

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