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Sentenza

Sentenza del 13/12/2021 n. 13829 - Comm. Trib. Prov. Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2014 per euro 14.453,00 (IRPEF, addizionali e accessori) relativo al recupero in capo alla socia, derivante dall'accertamento operato sulla società C. XXXX s.r.l. (regime di trasparenza ex art.116 TUIR). Il ricorso deduceva, preliminarmente, il difetto di motivazione dell'atto e, nel merito, contestava analiticamente l'operato dell'Amministrazione in relazione al recupero per una presunta "sopravvenienza attiva" di euro 173.000,00 dovuta alla rinuncia dei soci a finanziamenti, sostenendo che tale recupero fosse errato.

La decisione

Il Collegio ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione ritenendo che il ricorso fosse sufficientemente chiaro e analitico. Sul merito ha accolto il ricorso: ha ritenuto errato il recupero in capo alla socia perché la rinuncia da parte dei soci a finanziamenti nei confronti della società non configura una sopravvenienza attiva imponibile, ma un apporto di capitale atipico (movimento patrimoniale che trasforma debito in capitale), richiamando la giurisprudenza (Cass. Civ. sent. n.20052/2020). È inoltre rilevato che il ricorso della società C. XXXX s.r.l. era stato già accolto in sede provinciale annullando l'accertamento e il recupero in capo ai soci. Sono compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 116 TUIR

    Richiamato per inquadrare il regime di trasparenza fiscale della società e il conseguente regime di tassazione dei soci; non è stato utilizzato per giustificare il recupero, ma per contestualizzare la posizione fiscale della ricorrente.

  • Cassazione Civile, sent. n.20052/2020

    Cass. Civ. sent. n.20052/2020

    La giurisprudenza viene interpretata nel senso che la rinuncia da parte del socio a un finanziamento nei confronti della società non costituisce una sopravvenienza attiva tassabile, bensì un apporto di capitale atipico; quindi non rileva fiscalmente come reddito imponibile per la società né per i soci.

Massime di principio

  • La rinuncia di un credito effettuata da un terzo verso la società può configurare una sopravvenienza attiva imponibile, ma la rinuncia fatta dal socio è, in genere, da qualificare come apporto di capitale atipico e non come reddito tassabile.
  • In presenza di regime di trasparenza (art.116 TUIR) occorre considerare gli effetti dell'operazione sia in capo alla società sia in capo ai soci; se la società non realizza una sopravvenienza attiva, non può esservi un recupero fiscale automatico sui soci.
  • Per contestare un recupero basato su qualificazione giuridico-contabile (es. sopravvenienza vs apporto di capitale) è fondamentale produrre documentazione che dimostri la natura della rinuncia (atto formale di rinuncia, contabilità, verbali assembleari, assenza di estinzioni da terzi, ecc.).
  • Il giudice valuta la sostanza economica e le relazioni tra socio e società (cointeressenza): quando sussiste una stretta connessione il comportamento del socio può essere interpretato come un conferimento e non come una liberazione di debito tassabile.
  • L'eccezione di difetto di motivazione è superabile se il ricorso contiene argomentazioni analitiche che evidenziano le ragioni dell'impugnazione; il merito rimane determinante e il Collegio può compensare le spese quando la questione presenta profili di particolare complessità.

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