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Sentenza

Sentenza del 13/12/2021 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La XX SRL aveva impugnato avvisi di pagamento relativi ad accise con l'irrogazione della sanzione del 30% ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 471/1997 e l'applicazione dell'indennità di mora ai sensi dell'art.3, comma 4, D.Lgs. 504/1995. La ricorrente contestava la legittimità della sanzione in quanto l'indennità di mora avrebbe natura sanzionatoria e, quindi, sarebbe incompatibile con l'applicazione della sanzione del 30% (cumulabilità). La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo sanzionatoria l'indennità di mora. L'Agenzia ha appellato sostenendo la possibilità di applicare entrambe le misure in ragione della diversa natura e richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione che consente la cumulabilità, nonché la novella normativa (comma 4‑bis art.3 D.Lgs. 504/1995 introdotta dal DL 193/2016) che prevede esplicitamente l'applicabilità sia dell'indennità sia della sanzione in caso di mancato pagamento delle rate.

La decisione

Il Collegio d'appello ha rilevato l'esistenza di orientamenti contrastanti della Corte di Cassazione. Considerate le vicende concrete (la XX SRL ha spiegato che il mancato versamento degli acconti 2018 derivò da difficoltà finanziarie non colpose, conseguenti alla mancata aggiudicazione di una fornitura e alla diminuzione degli incassi), e la non univocità dell'interpretazione giurisprudenziale, il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva escluso l'applicabilità della sanzione del 30% cumulata con l'indennità di mora. L'appello incidentale della contribuente è stato respinto. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 471/1997, art. 13

    Prevede la sanzione del 30% per omessi/irregolari versamenti. In discussione è la possibilità di applicarla cumulativamente con l'indennità di mora: alcuni orientamenti di legittimità la ammettono in quanto di diversa natura rispetto all'indennità, altri la ritengono incompatibile quando l'indennità abbia natura sanzionatoria.

  • D.Lgs. 504/1995 (T.U.A.), art. 3, comma 4

    Prevede l'indennità di mora per ritardato pagamento delle accise. Alcune decisioni della Corte di Cassazione hanno ritenuto tale indennità di natura sanzionatoria (e quindi ricomprendente la 'pena' per il ritardo), escludendo la duplice applicazione con l'art.13.

  • D.Lgs. 504/1995, art. 3, comma 4‑bis (introdotto dal DL 193/2016)

    Prevede espressamente che, in caso di mancato pagamento degli importi rateizzati, siano applicabili sia l'indennità di mora sia la sanzione per ritardato pagamento: interpretata da alcuni come fonte normativa che consente la cumulabilità in quei casi specifici.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Cass. n.30034/2018; Cass. n.1970/2019; Cass. n.15202/2019; e orientamenti favorevoli alla cumulabilità fra cui Cass. nn.13114/2018, 4959/2017, 4960/2017, 16171/2018, 16170/2016, ecc.

    Pronunce contrastanti: alcune affermano la prevalenza dell'art.3 comma 4 del TUA e l'inesigibilità della sanzione ex art.13 quando sia applicata l'indennità di mora; altre ritengono compatibili le due disposizioni e consentono la cumulabilità, specie alla luce della novella sul comma 4‑bis.

Massime di principio

  • La materia è caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali non univoci: in assenza di chiaro e stabile indirizzo della Corte di Cassazione, i giudici di merito possono tener conto delle circostanze concrete del caso (es. buona fede, difficoltà finanziarie non colpose, tempestività del versamento successivo) nel decidere sulla cumulabilità.
  • Se l'indennità di mora è qualificata come misura di natura sanzionatoria dal giudice o dalla giurisprudenza applicabile al caso, l'ulteriore applicazione della sanzione ex art.13 D.Lgs.471/1997 può essere esclusa per incompatibilità.
  • La disciplina del comma 4‑bis dell'art.3 D.Lgs.504/1995 rende invece più agevole la cumulabilità nelle ipotesi specifiche di mancato pagamento di rate: in presenza di rateizzazione e inerente fattispecie prevista dal comma 4‑bis, l'Amministrazione potrebbe legittimamente richiedere sia indennità sia sanzione.
  • In situazioni simili, il contribuente ha convenienza a documentare tempestivamente le ragioni del mancato versamento (crisi finanziaria, eventi oggettivi) e a versare quanto dovuto (tributo e indennità) non appena possibile, per rafforzare la tesi della non colpevolezza e ottenere l'esclusione della sanzione.
  • Per valutare la probabilità di successo in giudizio occorre verificare: a) se la fattispecie rientra nello specifico ambito del comma 4‑bis (rateizzazioni); b) l'orientamento prevalente della giurisprudenza territoriale; c) la documentazione probatoria delle ragioni del mancato pagamento.

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