Sentenza del 13/12/2021 n. 1494 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento tributario - Processo verbale di constatazione - Efficacia probatoria - Tipologia dei fatti attestati - Rileva - Fede privilegiata - Atti compiuti dal P.U. o in sua presenza - Limite - Sussiste - Veridicità dichiarazioni - Prova contraria - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'accertamento tributario per contestata violazione/irregolarità fiscali; la controversia verteva sul valore probatorio del processo verbale di constatazione prodotto dall'Amministrazione e sulla possibilità per il contribuente di controprovarne i contenuti
La decisione
il giudice ha chiarito che il PVC possiede una "fede privilegiata" (ai sensi dell'art. 2700 c.c.) soltanto con riferimento ai fatti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza; le dichiarazioni o gli atti provenienti da terzi attestati nel PVC costituiscono piena prova della loro veridicità solo se è espressamente indicata la loro provenienza; in assenza di tale indicazione il PVC resta comunque un elemento di prova che può essere disatteso quando sia in evidente contrasto con altri elementi probatori acquisiti; resta sempre aperta la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante l'indicazione di fonti o mezzi probatori alternativi
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
la "fede privilegiata" è limitata ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o in sua presenza; non si estende automaticamente a tutte le attestazioni contenute nel processo verbale
Massime di principio
- Distinguere sempre, quando si valuta un PVC, tra: (a) fatti di osservazione diretta del pubblico ufficiale (a cui si riconosce fede privilegiata) e (b) dichiarazioni o atti provenienti da terzi (che richiedono indicazione della fonte per costituire piena prova).
- Se il PVC riporta dichiarazioni di terzi, verificare se è specificata la provenienza: se sì, quelle dichiarazioni godono di pieno valore probatorio salvo prova contraria; se no, il PVC ha valore probatorio attenuato e può essere disatteso se vi sono elementi contrari più probanti.
- Il contribuente può sempre proporre prova contraria: è necessario indicare e produrre fonti alternative (documenti, testimonianze, perizie) per allegare l'inesattezza delle attestazioni riportate nel PVC.
- L'Amministrazione dovrebbe specificare nelle proprie contestazioni la fonte delle informazioni riportate nel PVC per rafforzarne l'efficacia probatoria; la mancata specificazione ne riduce il peso in giudizio.
- In giudizio il PVC non è automaticamente decisivo: la sua incidenza dipende dal tipo di fatto attestato e dalla presenza di elementi probatori contrari o alternativi.
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